Cassazione Penale, Sentenza n. 47337/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato omicidio e reati connessi. Il ricorrente denunciava difetto di motivazione sul profilo soggettivo del reato di tentato omicidio (capo 1): sosteneva che la Corte si era basata su una versione della persona offesa e su una valutazione errata dei dati probatori, mentre dalla prova (conversazioni captate, dichiarazioni rese nell'immediatezza e consulenza balistica) sarebbe emerso che era stato esploso un solo colpo e che non vi era volontà omicidiaria ma solo intento di cagionare lesioni, anche in ragione del punto di impatto (regione scapolare destra) e dell'efficienza dell'arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo si risolve in una mera alternativa lettura del materiale probatorio già proposta in appello e priva di un confronto critico con la motivazione della Corte territoriale. La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e priva di vizi logici/giuridici: la qualificazione come tentato omicidio era fondata sulle modalità (attesa della vittima, colpo al torace, inseguimento e tentativi di nuovi spari) e sul movente (rancore per relazione della vittima con la moglie e atteggiamenti di scherno). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; è confermata la sentenza impugnata (pena ridotta dalla Corte d'appello a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e provvisionale ridotta a €25.000, con conferma nel resto). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in €3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibilità di liquidare una somma a favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in tema di determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende: in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposto il versamento.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riesaminare i fatti e le prove: il ricorso deve dedurre vizi di diritto o motivazionali specifici e non una semplice diversa valutazione del materiale probatorio.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica fondata sulla motivazione, va dimostrato che la motivazione è illogica, contraddittoria o carente in punto di diritto, non solo proposta una diversa lettura dei fatti.
- Le modalità della condotta (attesa, azione deliberata, inseguimento, tentativi successivi) e il movente sono elementi rilevanti per l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo omicidiario) e, se adeguatamente motivati, tengono la qualificazione più grave anche se il colpo non ha raggiunto organi vitali.
- Le valutazioni tecniche (es. consulenza balistica) vanno valutate nel contesto complessivo: contestare singoli elementi tecnici senza dimostrare incoerenza logica nella motivazione non è sufficiente in sede di legittimità.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia, in caso di inammissibilità reiterativa o manifestamente infondata, la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno circoscrivere i motivi a profili di diritto realmente sindacabili.
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