Cassazione Civile, Ordinanza n. 26185/2025 del 25/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di una richiesta di esibizione documentale relativa al periodo d'imposta 2011, l'Ufficio notificava un avviso di accertamento con cui contestava maggiori ricavi, costi indeducibili e violazioni in materia di IRPEF, IVA e IRAP, recuperando maggiori imposte e sanzioni. Il contribuente impugnava l'atto e otteneva accoglimento in primo grado; l'Ufficio appellava e la CTR riformava la decisione, accogliendo l'appello dell'Amministrazione. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992; (2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito giudicato interno sulla erroneità del criterio di ricalcolo dei ricavi; (3) omessa pronuncia sull'illegittimità dell'accertamento induttivo per difetto dei presupposti; (4) omessa motivazione/apparente motivazione sulla capacità del contribuente di scalfire la ricostruzione del reddito d'impresa operata dall'Ufficio; (5) omesso esame di due errori di calcolo nella rideterminazione dei ricavi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, secondo e terzo motivo, ritenendo inammissibile il primo perche l'omesso esame di una questione processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, infondato il secondo perché l'interpretazione dell'oggetto dell'appello compete al giudice di merito, e infondato o al limite inammissibile il terzo perché la CTR aveva comunque valutato e superato le difese del contribuente sulla legittimità della ripresa. Ha invece accolto il quarto motivo, qualificandolo come censura per motivazione apparente: la sentenza di merito si era limitata ad affermazioni generiche e alla citazione di massime, senza rendere percepibile il percorso logico-argomentativo seguito. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia riguarda le domande ed eccezioni di merito; l'omesso esame di una questione processuale non integra, di per sé, il vizio di omessa pronuncia. La censura ex art. 112 non può essere usata per contestare l'apprezzamento di merito sull'oggetto della domanda quando il giudice abbia comunque motivato sul punto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio processuale è configurabile solo nei casi di nullità della sentenza o del procedimento; nel caso concreto è stato ricondotto alla motivazione apparente solo il quarto motivo, non i precedenti.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come parametro per la specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la relativa eccezione è stata però dichiarata inammissibile in cassazione perché attinente a questione processuale non assimilabile all'omessa pronuncia.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
È citato in relazione alla riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a fondamento dell'accertamento dei maggiori ricavi e dei costi indeducibili.
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata quale base dell'accertamento in materia IVA.
artt. 5-bis e 25 d.lgs. n. 446/1997
Norme richiamate per la ripresa a tassazione ai fini IRAP.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il quinto motivo, relativo all'omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda solo domande ed eccezioni di merito: la mancata considerazione di una questione puramente processuale non è, di regola, censurabile come omessa pronuncia.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere dedotta quando il giudice di merito abbia comunque ricompreso la questione nella decisione: in tal caso la censura investe, semmai, la ricostruzione del contenuto della domanda o dell'eccezione, riservata al giudice di merito.
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere il ragionamento decisorio, perché si limita ad affermazioni generiche o alla mera citazione di principi giurisprudenziali senza applicazione al caso concreto.
- Nel giudizio tributario, la contestazione della ripresa a tassazione che si risolva in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito non consente di configurare un vizio di omessa pronuncia se il giudice abbia comunque esaminato e respinto le difese del contribuente.
- L'asserito divieto di doppia presunzione non è applicabile quando vi sia soltanto una concatenazione di inferenze presuntive utilizzate per la ricostruzione del reddito.
- Il giudice di merito, nell'individuare il contenuto e la portata dell'appello o della domanda, deve guardare al contenuto sostanziale delle deduzioni e non al solo tenore letterale degli atti.
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