Sentenza n. 2661/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sull'istanza diretta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, abbiano soddisfatto la pretesa fatta valere con il ricorso. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento da parte della competente autorità diplomatica per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento e soddisfa la pretesa processuale relativa all'avvio del procedimento, determinando la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa azionata durante il giudizio sul silenzio, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta dell'interessato e la notificazione del ricorso e dall'attivazione dell'Amministrazione entro un termine ritenuto ragionevole; resta possibile porre a carico dell'Amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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