Cassazione Penale, Sentenza n. 37945/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per i reati commessi il 23 luglio 2020; motivo unico: violazione degli artt. 53 e 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689 per avere la Corte d'appello rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ritenendo assente la documentazione delle condizioni reddituali dell'imputato. Il difensore sostiene invece che in udienza (12/03/2025) sono stati depositati documenti e l'imputato ha dichiarato un reddito annuo di circa 30-40.000 euro, idoneo a garantire l'adempimento della sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato il rigetto della sostituzione non solo sulla mancata documentazione reddituale ma anche su un motivo autonomo e decisivo: l'inidoneità della pena pecuniaria "sotto il profilo dissuasivo" alla luce della personalità del condannato e dei gravi precedenti (recidiva reiterata infraquinquennale, precedenti con sospensione condizionale, espulsione e violazione del divieto di reingresso, sconti di pena e sorveglianza speciale). Poiché il ricorso di cassazione non ha contestato specificamente questa ratio decidendi che risultava autonoma e decisiva, è stato ritenuto aspecifico e quindi inammissibile. Conseguenze pratiche: confermata la decisione di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 337
norma del capo di imputazione per il reato contestato in primo grado; presidio del capo di accusa ma non decisiva nella valutazione della sostituzione della pena
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13-bis
norma relativa alla posizione dello straniero, citata quale ulteriore capo di imputazione
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
disciplina la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e la necessità di considerare le condizioni economiche del condannato; la Corte d'appello ha richiamato la mancata documentazione ai sensi di questa norma
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56-quater
stabilisce criteri e limiti per l'applicazione della pena sostitutiva; richiede prova della capacità di pagamento ma consente anche valutazioni sulle esigenze di prevenzione e di efficacia della sanzione
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 1
consente il rigetto della sostituzione se la pena prospettata è inidonea sotto il profilo dissuasivo; è stato il fondamento motivazionale decisivo utilizzato dalla Corte d'appello
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
consente la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile; applicata dalla Corte di Cassazione
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
principio che consente l'imposizione di una somma alla cassa delle ammende anche per ricorsi inammissibili, salvo che il ricorso sia stato introdotto con colpa grave o dolo; utilizzato per disporre l'equo versamento di euro 3.000
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011
Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011
afferma che il ricorso per cassazione deve essere specifico: se la decisione impugnata poggia su più motivazioni autonome e decisive, il ricorso deve investire tutte quelle decisive, altrimenti è inammissibile
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017
Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017
conferma il principio di specificità del ricorso in Cassazione e l'inammissibilità del ricorso che non si confronti con tutte le ragioni decisive
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria richiede non solo prova della capacità economica del condannato, ma anche che la pena alternativa sia adeguata sotto il profilo della deterrenza rispetto alla personalità e ai precedenti dell'imputato.
- Se il giudice di merito motiva il rigetto su più ragioni autonome (es. insufficiente documentazione economica e inidoneità dissuasiva della pena), il ricorso in Cassazione deve attentamente contestare tutte le rationes decidendi: altrimenti è aspecifico e inammissibile.
- La documentazione reddituale va depositata tempestivamente e in forma probatoria (es. dichiarazioni fiscali, buste paga, contratti di lavoro, estratti conto) e ogni documento utile deve essere esplicitamente riferito alla capacità di adempiere la sanzione pecuniaria.
- I precedenti penali gravi e ripetuti, la recidiva reiterata e misure cautelari/preventive pregresse sono elementi che il giudice può utilizzare per ritenere inidonea la misura pecuniaria a fini di prevenzione e di efficacia sanzionatoria.
- In fase di impugnazione è importante contestare specificamente e con argomentazioni distinte ciascuna motivazione decisiva del giudice di merito; la genericità o il mancato confronto con una motivazione decisiva espone al rischio di inammissibilità del ricorso.
- La pronuncia di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, in considerazione della giurisprudenza costituzionale, l'obbligo del versamento di una somma alla cassa delle ammende salvo prova di assenza di colpa grave o dolo nella presentazione del ricorso.
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