Cassazione Penale, Ordinanza n. 11394/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/05/2024. Dal testo dell'ordinanza emerge solo che le censure vertevano sulla determinazione del trattamento punitivo, quindi sulla misura della pena o su profili sanzionatori. La Corte di cassazione rileva che i motivi dedotti non sono consentiti in sede di legittimità, poiché attinenti al trattamento punitivo e già adeguatamente esaminati con motivazione sufficiente e non illogica nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano esclusivamente a contestare la determinazione del trattamento sanzionatorio, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi non si confrontano con i limiti del sindacato di legittimità e attengono a valutazioni di merito già adeguatamente esaminate dal giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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