Sentenza del 18/09/2015 n. 18374 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato l'annullamento degli accertamenti IVA relativi agli anni 1996 e 1997. In particolare, sosteneva che la CTR avesse erroneamente esteso l'acquiescenza prestata sul solo rilievo n. 1 del 1996 a tutti gli altri rilievi dello stesso anno e che avesse escluso l'indetraibilità dell'IVA senza verificare se la contribuente, pur non partecipando direttamente alla frode, avesse agito con negligenza nell'acquistare da società cartiere. L'Agenzia sosteneva inoltre che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA fosse sempre indetraibile, indipendentemente dalla consapevolezza dell'acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso e ha rigettato il terzo. Ha stabilito che l'acquiescenza relativa a un singolo rilievo non si estende automaticamente agli altri rilievi, salvo un nesso logico necessario adeguatamente motivato. Ha inoltre chiarito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA non è automaticamente indetraibile: l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, che il contribuente partecipasse alla frode oppure sapesse o avrebbe dovuto sapere, secondo la diligenza professionale, che il fatturante non era l'effettivo cedente. La CTR aveva valutato solo l'assenza di collusione, senza esaminare la possibile negligenza della contribuente. La sentenza è stata quindi cassata nei punti accolti e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR del Veneto, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 329 cod. proc. civ.
L'acquiescenza alla sentenza
L'acquiescenza produce effetti limitatamente ai capi della decisione non impugnati e non si estende automaticamente ad altri rilievi autonomi, anche se riferiti allo stesso periodo d'imposta.
Art. 360 cod. proc. civ.
Individua i motivi per cui una sentenza può essere impugnata per cassazione, tra cui la violazione di legge, la nullità della sentenza e l'omessa o insufficiente motivazione nei limiti applicabili.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21
La detrazione dell'IVA costituisce la regola, ma può essere negata per operazioni soggettivamente inesistenti quando l'Amministrazione dimostri che il cessionario partecipava alla frode oppure sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, che il soggetto indicato in fattura non era l'effettivo cedente.
Art. 2697 cod. civ.
L'onere iniziale di provare la frode e la conoscenza o conoscibilità della divergenza soggettiva grava sull'Amministrazione finanziaria. Una volta fornita tale prova, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente dimostrare il proprio affidamento incolpevole.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1
La disposizione penale riguardante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti è stata richiamata in relazione al procedimento penale a carico dell'amministratore; la pronuncia di non luogo a procedere non ha risolto automaticamente la questione tributaria relativa alla detraibilità dell'IVA.
Massime di principio
- L'annullamento o il passaggio in giudicato di un singolo rilievo fiscale non travolge automaticamente gli altri: occorre verificare l'autonomia dei rilievi e l'eventuale nesso logico necessario tra essi.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la sola irregolarità del fornitore o la sua natura di cartiera non basta, da sola, a negare la detrazione: l'Amministrazione deve collegare tali elementi alla conoscenza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
- La partecipazione consapevole alla frode non è l'unico presupposto dell'indetraibilità; anche la negligenza dell'acquirente, valutata secondo la diligenza professionale concretamente esigibile, può essere sufficiente.
- Il pagamento delle fatture, la regolare registrazione contabile e l'effettiva consegna o rivendita della merce dimostrano la realtà economica dell'operazione, ma non provano necessariamente che il soggetto indicato in fattura fosse l'effettivo cedente né l'assenza di negligenza.
- Il contribuente può conservare il diritto alla detrazione se dimostra un affidamento incolpevole sull'identità del fornitore, dopo che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio.
- Una sentenza penale favorevole non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario: i due giudizi possono avere oggetto, prove e criteri di valutazione differenti.
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