Cassazione Civile, Ordinanza n. 21799/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di incentivazione per impianti fotovoltaici. Dopo che il gestore aveva dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per alcune violazioni (omesso versamento della cauzione definitiva, falsità delle dichiarazioni rese in sede di subentro e mancanza di titolarità dell'Autorizzazione Unica), la società aveva impugnato i provvedimenti e il giudizio sulla decadenza si era definito in senso sfavorevole alla società. In un separato giudizio, il gestore aveva poi chiesto la restituzione delle somme erogate sino alla decadenza, qualificando la pretesa come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la giurisdizione amministrativa e la condanna alla restituzione, deducendo: 1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la domanda di restituzione non implicasse esercizio di poteri autoritativi ma solo una pretesa privatistica di ripetizione dell'indebito, quindi devoluta al giudice ordinario; 2) eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato negato la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un diverso procedimento di riesame della decadenza. Il gestore si è costituito con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la domanda di restituzione delle somme, fondata su una decadenza già definitivamente accertata in separato giudizio, non rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. ma nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché la lite aveva ad oggetto solo la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e non l'esercizio di poteri autoritativi in materia di produzione di energia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge; le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio interno.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
la pretesa del gestore è qualificata come ripetizione di indebito oggettivo, perché le somme percepite sono divenute prive di titolo a seguito della decadenza dagli incentivi.
art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
la giurisdizione esclusiva amministrativa si radica solo quando la controversia investe l'esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi in materia di produzione di energia; non si estende a una mera azione restitutoria su un rapporto già definitivamente definito.
art. 42 del d.lgs. n. 28/2011
è richiamato come fonte del potere di verifica/decadenza nel sistema degli incentivi energetici, ma una volta consolidata la decadenza esso non fonda più la giurisdizione amministrativa sulla sola azione di recupero delle somme.
art. 56 del d.l. n. 76/2020
la sopravvenuta disciplina sul riesame è ritenuta non incidente sul presente giudizio restitutorio, poiché può rilevare eventualmente in sede di ottemperanza o nella nuova regolazione del rapporto, non sulla domanda di ripetizione già proposta.
art. 295 c.p.c.
la censura sulla sospensione necessaria è assorbita dall'accoglimento del primo motivo; la Corte non esamina nel merito il vizio, perché viene meno la giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 362 c.p.c.
norma processuale richiamata quale base del ricorso per cassazione in tema di giurisdizione.
art. 110 c.p.a.
norma processuale richiamata quale base del ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice amministrativo per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 111, comma ottavo, Cost.
fondamento costituzionale del ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, verificando se la lite investa davvero l'esercizio di un potere pubblico oppure una pretesa di diritto soggettivo ormai sganciata da quel potere.
- La giurisdizione esclusiva in materia di produzione di energia non si estende a tutte le controversie che abbiano origine in un rapporto incentivante: essa richiede che la domanda abbia ad oggetto, direttamente o indirettamente, un provvedimento o una procedura autoritativa ancora rilevante nel giudizio.
- Quando la decadenza dagli incentivi sia stata definitivamente accertata in altro giudizio, la successiva azione di recupero delle somme percepite si trasforma in ordinaria ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e appartiene al giudice ordinario.
- Il giudice della ripetizione dell'indebito non deve rimettere in discussione la legittimità del provvedimento di decadenza già consolidato, ma deve solo prenderlo come presupposto fattuale e giuridico ormai irretrattabile.
- La mera connessione storica con un precedente atto amministrativo non basta a radicare la giurisdizione amministrativa: occorre che l'atto continui a essere oggetto della controversia o che il suo esercizio esprima ancora una funzione autoritativa nella lite.
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