Sentenza n. 3574/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n.1541/2023 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice del lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero, deducendo il mancato pagamento del beneficio riconosciuto, pari a euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, per complessivi euro 3.000,00. Ha rappresentato che, dalla notificazione della sentenza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 senza che l'Amministrazione eseguisse, neppure parzialmente, il pagamento. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura esecutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza di condanna. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, senza alcun adempimento dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a spese dell'Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza dell'Amministrazione e impartire le conseguenti prescrizioni esecutive.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione è tenuta ad adempiere.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare il pagamento del credito.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'entità del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, conferma l'inadempimento del titolo esecutivo e giustifica l'imposizione di un termine giudiziale per l'adempimento integrale.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, indicando modalità e tempi dell'intervento sostitutivo.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione, pur costituita, non dimostri di avere dato esecuzione al titolo giudiziale.
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