Sentenza n. 465/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 552/2024, depositata e resa pubblica il 17.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5171/2023, notificata all’ amministrazione in data 26.04.2024, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all'accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscerle, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 26 aprile 2024; era quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ritenuto non provata l'esecuzione del giudicato, poiché l'amministrazione non ha dimostrato di avere riconosciuto alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni e gli importi indicati nel titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di assegnare il beneficio per entrambi gli anni scolastici entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il TAR ha precisato che l'assenza o l'esaurimento degli stanziamenti e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di astreinte: pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla sua applicazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta; il comma 4, lettera e), disciplina la penalità di mora, soggetta anche alla verifica di ulteriori ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”
La penalità di mora può essere applicata anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice dell'ottemperanza deve valutare discrezionalmente, oltre alla manifesta iniquità, l'esistenza di ulteriori ragioni ostative connesse alle difficoltà dell'adempimento pubblico e agli interessi pubblici coinvolti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata o al giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare entro un termine specifico tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della decisione.
- L'amministrazione che non dimostri l'avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato resta soggetta all'ordine di ottemperanza, anche quando l'adempimento implichi stanziamenti, impegni, liquidazioni, ordinazioni e pagamenti di somme.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, individuando le attività necessarie all'esecuzione e fissando un termine per il loro compimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando il giudice ravvisi ulteriori ragioni ostative, tra cui, nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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