Cassazione Penale, Sentenza n. 27188/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo il ricorso di Tosto Giuseppe, aveva annullato il sequestro preventivo sul gommone ritenendo insussistente il fumus del reato (art. 646 c.p.). Augugliaro contesta l'uso della regola civilistica del possesso come titolo (art. 1153 c.c.) per legittimare il possesso di Tosto, osservando che esiste una scrittura privata che indica la stessa Augugliaro come proprietaria, nonché un bonifico di €30.000 dal suo conto per il prezzo. Contesta inoltre la rilevanza della dichiarazione del venditore e del pagamento dei premi assicurativi da parte di Tosto, e sostiene che, posto che sussiste una controversia sulla proprietà, il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la questione al giudice civile e mantenere il sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione, ritenendo che la ricorrente non avesse partecipato al procedimento di riesame (procedimento al quale aveva potuto partecipare) e dunque non fosse legittimata a proporre gravame in Cassazione su un provvedimento adottato all'esito di quel giudizio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui solo chi è parte del procedimento può impugnare i provvedimenti adottati in quel giudizio, salvo specifiche eccezioni (es. se il sequestro è stato disposto per la prima volta in sede di appello e il terzo non ha avuto tutela). Perciò le questioni sostanziali sulla proprietà e sulle prove non sono state esaminate nel merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 1153 cod. civ.
Il riesame ha fatto riferimento al principio secondo cui il possesso vale titolo per sostenere la legittimità del possesso di Tosto; la Corte di Cassazione, però, non ha valutato il merito di tale applicazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione.
art. 646 cod. pen.
Reato contestato (sostanziale oggetto del sequestro). La decisione di annullamento del sequestro nel riesame si basava sulla ritenuta insussistenza del fumus del reato, ma la Cassazione non ha esaminato la questione di merito.
art. 649 c.p.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; la Corte non ha affrontato la presunta violazione sostanziale di tale norma per il motivo dell'inammissibilità processuale.
art. 263, co. 3 c.p.p.
Norma invocata dalla ricorrente in tema di sequestro; anche questa censura non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 568, comma 3, cod. proc. pen.
il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce
La Corte ha interpretato la norma alla luce del principio processuale secondo cui il diritto di impugnare presuppone la partecipazione al grado precedente del giudizio: solo le parti che hanno preso parte al giudizio di riesame possono impugnare l'ordinanza resultante, salvo specifiche eccezioni.
Massime di principio
- La partecipazione al procedimento di riesame è condizione per poter proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa al termine di quel giudizio: chi è rimasto estraneo al riesame è generalmente privo di legittimazione a ricorrere in Cassazione.
- Se si è terzi interessati alla restituzione di beni sottoposti a sequestro, occorre intervenire tempestivamente nel giudizio cautelare (riesame o appello) per far valere i propri diritti e produrre documenti e prove; l'inerzia preclude poi, di norma, la tutela in sede di legittimità.
- La questione della titolarità del bene (scritture private, bonifici, dichiarazioni del venditore, pagamenti assicurativi) va proposta e documentata nel corso del procedimento nel quale si decide sul sequestro; se non è stata discussa nel riesame, la Cassazione non la esaminerà per difetto di legittimazione del terzo che non ha partecipato.
- La regola secondo cui il possesso può valere titolo (art. 1153 c.c.) può essere rilevante nel giudizio di riesame per valutare la legittimità del sequestro, ma la sua applicazione dipende dalla valutazione delle prove e non può essere risolta in Cassazione se il ricorrente non ha qualità processuali per impugnare.
- In presenza di una controversia sulla proprietà, il mezzo corretto è chiedere la rimessione al giudice civile o far valere le pretese proprietarie nella sede cautelare, purché si sia parte del procedimento; non partecipare significa perdere l'occasione di ottenere tale rimessione o tutela.
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