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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18541/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (artt. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen.): il ricorrente deduce che, essendo già detenuto per una pena lunga per reato ostativo e non sussistendo alcun concreto e attuale pericolo da preservare, il mantenimento della custodia cautelare è illegittimo. Denuncia inoltre che il tribunale non avrebbe considerato lo stato detentivo attenuante, avrebbe travisato la memoria difensiva e non avrebbe valutato il certificato del casellario giudiziale, ritenendo erroneamente che il ricorrente fosse solo raggiunto da condanna di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse correttamente rilevato la sussistenza della "doppia presunzione" collegata all'aggravante contestata, profilo non adeguatamente confutato dal ricorrente che si era limitato a invocare genericamente il proprio stato detentivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'obbligo di versare una somma equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; disposti altresì gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza in ordine alla motivazione del provvedimento di mantenimento della misura cautelare; la Corte non ha ritenuto violata la norma, avendo il tribunale valutato le esigenze cautelari in presenza dell'aggravante contestata.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità del provvedimento limitativo della libertà; la Corte ha ritenuto che non sia intervenuta violazione di legge ai sensi di tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese processuali.

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria prescritti alla conclusione del provvedimento; disposta l'esecuzione degli adempimenti previsti.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che, pur essendo il ricorso inammissibile, non vi fosse colpa grave nella sua proposizione e perciò ha disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anziché una sanzione più gravosa.

Massime di principio

  • Lo stato di detenzione per altra pena non determina automaticamente l'insussistenza delle esigenze cautelari relative a nuovi o ulteriori reati: il giudice valuta separatamente le esigenze di gravità indiziaria e di pericolo (di fuga, di inquinamento probatorio, ecc.) anche alla luce di aggravanti contestate.
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso avverso una misura cautelare è necessario contestare in modo specifico e motivato le valutazioni del giudice (ad es. travisamento di atti, omissione di documenti, errori in fatto o in diritto); mere affermazioni generiche sullo stato detentivo sono in genere insufficienti.
  • La presenza di aggravanti che producono presunzioni favorevoli all'accusa può rafforzare la legittimazione della misura cautelare; il difensore deve documentare e provare elementi contrari concreti per farle superare.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi (Cassa delle Ammende); tuttavia la Corte può escludere la 'colpa' grave nella proposizione del ricorso e modulare la sanzione in base all'equità.
  • È importante allegare e far esaminare certificati del casellario, memorie difensive e ogni elemento istruttorio utile al fine di dimostrare l'assenza di pericolo concreto; l'omessa puntuale produzione/indicazione di tali documenti riduce le probabilità di successo del ricorso.

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