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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33949/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce dalla domanda di intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 d.lgs. n. 80/1992 per il pagamento delle ultime tre mensilità maturate nel rapporto di lavoro subordinato intercorso con una società poi cancellata dal registro delle imprese. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo tardiva l'attivazione della procedura esecutiva nei confronti dell'ex liquidatore. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo che il datore di lavoro, pur cancellato, fosse ancora assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione ai sensi dell'art. 10 l.f., e che pertanto, per rispettare il termine previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 80/1992, fosse sufficiente il tempestivo deposito di un'istanza di fallimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 80/1992, sostenendo che il datore di lavoro non fosse assoggettabile a procedura concorsuale e che dunque operasse la diversa ipotesi della lettera b), con conseguente inutilità e inammissibilità di azioni esecutive ai fini del termine; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 112, 115 e 416, comma 3, c.p.c., lamentando ultrapetizione e violazione del principio di non contestazione per avere la Corte territoriale affermato l'assoggettabilità a procedura concorsuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su documenti e atti non trascritti nel ricorso in modo sufficiente ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e comunque perché non confrontato in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a una critica tautologica sulla asserita non assoggettabilità del datore di lavoro al fallimento. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché formulato in modo generico e non supportato dall'indicazione specifica degli atti e degli ambiti processuali da cui desumere la pretesa ultrapetizione e la violazione del principio di non contestazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 80/1992

    comma 1; lettera a); lettera b)

    L'intervento del Fondo di garanzia presuppone il rispetto del termine previsto dalla norma; quando il datore di lavoro è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, è necessario il tempestivo deposito di un'istanza di fallimento per ritenere osservato il termine.

  • art. 10 l.f.

    La società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del primo motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del secondo motivo per nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se fondato su documenti o atti non specificamente trascritti e localizzati nel ricorso in modo sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione; la censura è inammissibile se non specifica e non autosufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per violazione del principio di non contestazione.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Invocato in relazione al principio di non contestazione nel rito del lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo fondato su documenti o atti di causa deve rispettare l'onere di specifica trascrizione e localizzazione previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi: una doglianza che si limiti a riproporre in modo tautologico la propria tesi senza spiegare perché la motivazione sarebbe erronea non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Le censure di ultrapetizione o di violazione del principio di non contestazione richiedono una precisa indicazione degli atti processuali e delle questioni devolute; non sono ammissibili deduzioni generiche o meramente assertive.
  • Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, quando il datore di lavoro è ancora astrattamente assoggettabile a fallimento entro il termine di legge, il lavoratore deve attivarsi tempestivamente con l'istanza di fallimento per rispettare il termine previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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