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Sentenza

Sentenza del 13/02/2015 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Avviso accertamento - Accertamento adesione - Ente impositore - Omessa convocazione contribuente - Nullità procedimento - Esclusione - Legittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva presentato un’istanza di accertamento con adesione, ma l’ente impositore non lo aveva convocato nei termini per lo svolgimento del contraddittorio. Per tale ragione, il contribuente aveva impugnato l’avviso sostenendo che l’omessa convocazione determinasse la nullità del procedimento istruttorio e dell’atto impositivo.

La decisione

La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima. L’omessa convocazione del contribuente a seguito dell’istanza di accertamento con adesione non comporta, di per sé, la nullità dell’avviso di accertamento né del procedimento, trattandosi di un adempimento la cui omissione non invalida automaticamente l’atto impositivo. Restano fermi gli effetti procedurali eventualmente previsti dalla legge, ma il contribuente non può ottenere l’annullamento dell’accertamento soltanto per la mancata convocazione.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione attiva il relativo procedimento e prevede la convocazione del contribuente da parte dell’ufficio. Tuttavia, secondo l’interpretazione richiamata, l’omessa convocazione non determina automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento e non incide, da sola, sulla legittimità della pretesa tributaria.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 3676/2010

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui le violazioni procedimentali producono l’invalidità dell’atto solo quando tale conseguenza sia prevista dalla legge o quando la violazione incida su una garanzia essenziale del contribuente.

  • Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 29127/2011

    Richiamata per escludere che la mancata convocazione a seguito dell’istanza di accertamento con adesione comporti automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento.

  • Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21760/2009

    Richiamata per il principio secondo cui l’omessa attivazione o prosecuzione del contraddittorio nell’accertamento con adesione non determina, in assenza di una specifica previsione normativa, l’illegittimità della pretesa fiscale.

Massime di principio

  • La mancata convocazione del contribuente dopo la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione non comporta automaticamente la nullità dell’avviso di accertamento.
  • Per ottenere l’annullamento dell’atto non è sufficiente dimostrare una violazione procedurale: occorre individuare una norma che colleghi espressamente a quella violazione la nullità o l’annullabilità dell’atto, oppure dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa.
  • L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo e conciliativo; se il contraddittorio non si svolge, la pretesa fiscale può comunque essere fatta valere mediante l’avviso di accertamento, salvo altri vizi autonomi dell’atto.
  • Il contribuente dovrebbe contestare anche il merito della pretesa e gli eventuali ulteriori vizi dell’accertamento, poiché la sola omessa convocazione normalmente non è sufficiente a ottenere l’annullamento.

Testo integrale

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