Ordinanza n. 1846/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania, Sez. IX, che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria e la disciplina di accesso a un assegno destinato a persone con disabilità gravissima
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, sostenendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, che la condizione di disabilità gravissima comportasse il diritto di tutti i soggetti appartenenti a tale categoria a ricevere o mantenere l'assegno, indipendentemente dalla graduatoria e dalle risorse disponibili. Il giudice ha rilevato, anzitutto, che i soggetti con disabilità gravissima godono di priorità massima nell'accesso ai fondi, ma che l'assegno non è garantito in termini assoluti, essendo condizionato ai limiti delle risorse finanziarie dell'Ambito Territoriale; l'eventuale graduazione tra persone appartenenti alla medesima categoria avviene sulla base dell'ISEE e delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate. Il TAR aveva inoltre considerato potenziali controinteressati gli altri soggetti collocati in graduatoria prima dell'appellante. L'appello cautelare si confrontava quindi anche con la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati e con la mancata impugnazione della delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, il cui allegato B, art. 6, prevede la graduazione delle richieste, ove necessaria, mediante la Scheda di Valutazione Sociale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per mancanza del fumus boni iuris. Ha ritenuto corretta la qualificazione come potenziali controinteressati degli altri soggetti collocati in graduatoria prima dell'appellante, poiché la priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima non elimina il vincolo delle risorse finanziarie né la necessità di graduare le domande all'interno della categoria. La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Anche l'assenza di un previo tentativo di accesso agli atti, necessario per individuare i nominativi non pubblici dei soggetti in graduatoria, non consente di ritenere correttamente instaurato il contraddittorio. Il Collegio ha inoltre osservato che, poiché le doglianze non riguardavano la posizione concretamente occupata in graduatoria, sarebbe stata comunque necessaria l'impugnazione della delibera regionale n. 70 del 2024, quale atto presupposto recante la disciplina della graduazione in base alle condizioni sociali ed economiche; la sua mancata impugnazione rende inammissibili le censure dirette ad affermare un diritto generalizzato all'assegno per tutti i soggetti con disabilità gravissima. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello; nel caso concreto l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta per l'assenza del fumus boni iuris.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuati nella graduatoria rende il ricorso inammissibile.
Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6
«Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale»
La priorità riconosciuta alle persone con disabilità gravissima non comporta un diritto assoluto all'assegno; all'interno della categoria le richieste possono essere graduate in funzione delle condizioni sociali ed economiche, ove necessario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alle norme europee e interne sulla protezione dei dati personali richiamate nell'ordinanza, la base per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente dopo le modifiche del d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi dell'appellante.
Massime di principio
- La priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell'accesso a fondi o assegni assistenziali non attribuisce, di per sé, un diritto assoluto all'erogazione o alla conservazione della prestazione, che resta condizionata alla disponibilità delle risorse finanziarie dell'Ambito Territoriale competente.
- Quando le risorse non consentono di soddisfare tutte le domande di soggetti appartenenti alla categoria con priorità massima, la pubblica amministrazione può graduare le richieste sulla base dei criteri previsti dalla disciplina applicabile, comprese le condizioni sociali ed economiche valutate mediante gli strumenti stabiliti.
- In una controversia riguardante una graduatoria per l'erogazione di benefici pubblici, i soggetti collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente sono potenziali controinteressati, poiché l'accoglimento del ricorso può incidere negativamente sulle loro posizioni; la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno di essi comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
- Se i nominativi dei potenziali controinteressati non sono pubblici, il ricorrente deve almeno tentare di acquisirli mediante accesso agli atti, al fine di instaurare correttamente il contraddittorio.
- La contestazione della pretesa amministrativa fondata su criteri contenuti in un atto presupposto richiede l'impugnazione anche di tale atto quando le censure mirano a rimuoverne o disapplicarne la disciplina; in mancanza, sono inammissibili le doglianze dirette ad affermare un diritto incompatibile con i criteri da esso stabiliti.
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