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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28847/2020 del 19/10/2020

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino del 20 dicembre 2019, che aveva riformato la decisione del GUP del Tribunale di Verbania del 21 febbraio 2014 e, riqualificato il fatto dall’art. 480 all’art. 481 c.p., gli aveva inflitto 500 euro di multa. Contestava, con un unico motivo, la violazione dell’art. 481 c.p.: le due ricette bianche, datate 11 settembre e 27 dicembre 2012, non erano riferibili al Servizio sanitario nazionale e, secondo il ricorrente, costituivano scritture private a contenuto meramente autorizzatorio, non certificati, perché non attestavano uno stato patologico. La vicenda riguardava due prescrizioni di Andriol, farmaco a base di testosterone, redatte per un soggetto diverso dal suocero anziano che il medico aveva inizialmente indicato come destinatario. Il farmacista aveva dichiarato di avere venduto anabolizzanti senza prescrizione a una sola persona e di avere chiesto al medico due prescrizioni di comodo, indicandone le date.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché riproponeva argomentazioni già ampiamente esaminate dalla Corte territoriale. Ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell’art. 481 c.p.: anche la ricetta bianca redatta dal medico nell’esercizio della libera professione conserva valore certificativo, poiché attesta che l’assistito ha diritto a quel determinato farmaco, pur avendo anche funzione autorizzatoria. La prescrizione non deve necessariamente indicare diagnosi o anamnesi, né presuppone in ogni caso una visita formale, ma richiede una ricognizione diretta della situazione del paziente e non può basarsi su una mera notizia. Nel caso concreto le ricette erano ideologicamente false quanto all’identità dell’assistito e mancavano i presupposti per la prescrizione. La sentenza impugnata aveva determinato la pena in 500 euro di multa; il testo disponibile non riporta l’ulteriore statuizione finale della Cassazione sulle spese o sulla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 481 c.p.

    Ciò nondimeno, il documento, come detto, conserva intatta la propria valenza certificativa - su cui, quindi, può innestarsi il falso ideologico - nella misura in cui attesti, attraverso la prescrizione, che l'assistito abbia diritto a quella specifica prestazione o a quel determinato farmaco, a prescindere, quindi, dalla peculiare modalità con cui l'accertamento medico è stato effettuato che resta, in questa tipologia di documenti, in un certo senso sullo sfondo, nella misura in cui non è richiesta una specifica tipologia di verifica da parte del medico, che non deve essere neanche attestata; ciò che rileva infatti, è l'attestazione che l'assistito rientri nella categoria dei soggetti aventi diritto alla specifica prestazione farmacologica.

    La ricetta medica, anche se compilata su ricettario personale e priva di diagnosi espressa, è una certificazione rilevante ai sensi dell’art. 481 c.p. quando attesta il diritto dell’assistito a uno specifico farmaco; la falsità ideologica può riguardare tale attestazione.

  • art. 485 c.p.

    I certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità sono attestazioni private qualificate di una particolare rilevanza pubblica, che ne giustifica la tutela anche contro le falsità ideologiche, punite a norma dell'art. 481 cod. pen.; ma quando i relativi documenti sono oggetto di falsità materiale, per contraffazione o per alterazione, il reato configurabile è quello di falsità in scrittura privata previsto dall'art. 485 cod. pen.

    La falsità materiale del certificato proveniente da un esercente un servizio di pubblica necessità ricade nella falsità in scrittura privata, mentre la falsità ideologica è autonomamente tutelata dall’art. 481 c.p.

  • art. 480 c.p.

    Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 21/02/2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania, con cui Paolo Cova era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 480 cod. pen. - così diversamente qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 479 cod. pen. - qualificava la condotta ai sensi dell'art. 481 cod. pen., determinando la pena in euro 500,00 di multa.

    La Corte territoriale aveva riqualificato la condotta dall’art. 480 all’art. 481 c.p.; la Cassazione ha confermato la correttezza di tale inquadramento.

  • art. 479 c.p.

    Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa in data 21/02/2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania, con cui Paolo Cova era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 480 cod. pen. - così diversamente qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 479 cod. pen. - qualificava la condotta ai sensi dell'art. 481 cod. pen., determinando la pena in euro 500,00 di multa.

    L’art. 479 c.p. è indicato nel testo come qualificazione originaria dell’imputazione, poi modificata nei successivi gradi; non è la fattispecie definitivamente ritenuta.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    In data 04/06/2020 Paolo Cova ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Beniamino Ricca, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge, in riferimento all'art. 481 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato proposto deducendo violazione di legge; la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché reiterativo di argomentazioni già esaminate.

Massime di principio

  • La ricetta farmacologica redatta da un esercente una professione sanitaria nell’esercizio libero-professionale può integrare una certificazione rilevante ai sensi dell’art. 481 c.p., anche se compilata su ricettario personale e anche se non indica diagnosi o anamnesi: attestando la prescrizione, dichiara che l’assistito rientra tra i soggetti aventi diritto allo specifico farmaco.
  • La funzione certificativa della ricetta non dipende dalla prova di una visita in presenza né da una modalità clinica predeterminata; è però necessario che la prescrizione poggi su una ricognizione diretta della situazione del paziente e non su una mera notizia riferita da chi richiede il farmaco.
  • La falsità ideologica della prescrizione può consistere nell’attestazione non veritiera dell’identità dell’assistito o della sussistenza dei presupposti per la prescrizione, quando il medico conosca la non veridicità di quanto attestato.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblico
RamiReati contro la fede pubblica

Testo integrale

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