Cassazione Penale, Sentenza n. 31836/2020 del 12/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso di un sopralluogo presso l'impresa individuale dell'indagato erano stati sequestrati 290 pezzi di ricambio per automobili, costituiti da coppe ruota e loghi adesivi recanti i marchi di numerose case automobilistiche, esposti per la vendita. Nell'esercizio commerciale era affisso un cartello che indicava che le coppe ruota erano compatibili ma non originali e che il logo indicava la destinazione d'uso, non la provenienza; sui pezzi era inoltre apposta la dicitura "non originale ma adattabile". Il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio con riferimento al reato di commercio di prodotti con segni falsi, al fine di proseguire le indagini e svolgere accertamenti tecnici sulla contraffazione. Il Tribunale del riesame rigettava l'impugnazione, ritenendo adeguata la motivazione del decreto e sussistente il fumus commissi delicti. L'indagato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava la violazione delle norme sul riesame e il difetto di autonoma motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse recepito la motivazione del pubblico ministero senza confrontarsi con le deduzioni difensive e con la ricostruzione dei fatti proposta. Con il secondo denunciava la violazione dell'art. 474, comma 2, c.p., degli artt. 21 e 241 del Codice della proprietà industriale e dei principi affermati dalla Corte EDU, sostenendo che i loghi avessero funzione meramente descrittiva della destinazione dei pezzi e non distintiva della loro origine, che le diciture relative alla non originalità escludessero il rischio di confusione e che la disciplina della cosiddetta clausola di riparazione consentisse la commercializzazione dei ricambi. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato, poiché il Tribunale aveva adeguatamente valutato la decisione impugnata e il decreto indicava la norma violata, la condotta e le esigenze probatorie. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la liberalizzazione della fabbricazione e commercializzazione di componenti destinati alla riparazione non autorizza la riproduzione del marchio del produttore originale sui componenti non originali e che la tutela penale riguarda la fede pubblica oggettiva, non il solo concreto inganno dell'acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale del riesame e, conseguentemente, la permanenza del sequestro probatorio. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione del decreto di sequestro, essendo indicate la norma incriminatrice, la condotta e la finalità di accertamento tecnico. Nel merito cautelare-probatorio ha affermato che l'apposizione sui prodotti o nell'esercizio commerciale di diciture come "non originale" o "adattabile" non esclude, di per sé, la configurabilità del reato quando il marchio registrato sia illecitamente riprodotto sui componenti. La decisione non costituisce una pronuncia definitiva sulla responsabilità penale nel merito.
Norme richiamate
art. 474, comma 2, c.p.
commercio di prodotti con marchio contraffatto
La norma tutela la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, e può trovare applicazione anche quando l'acquirente sia stato informato della non autenticità del prodotto. La riproduzione illecita del marchio registrato è di per sé sufficiente, senza necessità di dimostrare un concreto inganno del singolo acquirente.
art. 473 c.p.
contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi
La tutela penale del marchio registrato non è esclusa dalla dichiarata non originalità del prodotto né dalla diversa finalità dichiarata dal venditore.
art. 309, comma 9, c.p.p.
richiamato dall'art. 324, comma 7, c.p.p.
Nel procedimento di riesame il giudice deve fornire una motivazione autonoma e adeguata, ma non è richiesta una motivazione ampia quando siano chiaramente indicati la norma violata, la condotta e le esigenze probatorie del sequestro e siano state considerate le deduzioni difensive rilevanti.
art. 324, comma 7, c.p.p.
richiamo alla disciplina del riesame dei sequestri
La disposizione è applicata con riferimento ai requisiti motivazionali dell'ordinanza sul riesame del sequestro probatorio.
art. 20 del D.Lgs. n. 30 del 2005
diritto del titolare all'uso esclusivo del marchio
La registrazione attribuisce al titolare il diritto di usare esclusivamente il marchio nell'attività economica e di vietare ai terzi un uso analogo.
art. 21 del D.Lgs. n. 30 del 2005
comma 2: non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge o tale da ingenerare un rischio di confusione o da indurre in inganno il pubblico
L'uso del marchio non può essere legittimato da modalità dichiarative o contestuali che, pur informando l'acquirente della non originalità, realizzino comunque un uso illecito del segno registrato.
art. 241 del D.Lgs. n. 30 del 2005
clausola di riparazione relativa ai componenti di un prodotto complesso
La norma liberalizza, nei limiti indicati, la fabbricazione e commercializzazione di componenti destinati alla riparazione di prodotti complessi, ma non consente automaticamente di riprodurre sui componenti il marchio dell'impresa produttrice dei componenti originali.
art. 41 del D.Lgs. n. 30 del 2005
tutela delle caratteristiche formali mediante registrazione del disegno o modello
La disciplina della clausola di riparazione riguarda il diritto sulle caratteristiche formali del prodotto e non incide sul distinto diritto esclusivo relativo al marchio.
art. 6, n. 1, lett. c), direttiva 89/104/CEE
uso del marchio altrui necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio
L'uso consentito per indicare la destinazione del prodotto può riguardare la confezione, ma non legittima l'apposizione del marchio sul componente quando tale presenza ne rappresenti l'origine anziché la destinazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame di un sequestro probatorio, la motivazione è adeguata quando individua la norma incriminatrice, descrive la condotta oggetto di verifica e specifica le esigenze probatorie perseguite, quali la prosecuzione delle indagini e l'esecuzione di accertamenti tecnici.
- Il reato di commercio di prodotti con marchio contraffatto tutela la fede pubblica in senso oggettivo e non richiede la prova che il singolo acquirente sia stato concretamente tratto in inganno.
- L'apposizione di un marchio registrato del produttore originale su un componente non originale può integrare la contraffazione e il commercio di prodotto con segno falso anche se il venditore informa l'acquirente della non autenticità del componente.
- La cosiddetta clausola di riparazione può consentire la fabbricazione e commercializzazione di componenti destinati alla riparazione di un prodotto complesso, ma non autorizza automaticamente la riproduzione sui componenti del marchio dell'impresa produttrice degli elementi originali.
- L'uso del marchio altrui per indicare la destinazione di un pezzo di ricambio non legittima necessariamente la sua apposizione sul componente: quando il componente è già destinato all'uso previsto, il marchio apposto su di esso può indicarne l'origine e non soltanto la destinazione.
- Le diciture "prodotto non originale", "adattabile" o analoghe non hanno efficacia scriminante quando il marchio registrato sia stato illecitamente riprodotto, perché la contraffazione incide autonomamente sul bene giuridico della fede pubblica.
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