Cassazione Penale, Sentenza n. 23902/2020 del 12/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 26 novembre 2018 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato la condanna pronunciata il 29 maggio 2017 dal Tribunale di Termini Imerese per ricettazione di due assegni di provenienza furtiva. Ha dedotto, anzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sostenendo che le prove non dimostrassero che la società da lui amministrata avesse fatto riparare i veicoli indicati, che il teste avesse riferito la consegna degli assegni da parte di un autista non identificato e che gli assegni non recassero firme a lui riconducibili. Ha inoltre contestato la prova della consapevolezza della provenienza illecita dei titoli; ha lamentato la mancata applicazione dell’attenuante della ricettazione di particolare tenuità prevista dall’art. 648, secondo comma, c.p.; infine, ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche, invocando incensuratezza e giovane età. In memoria la difesa ha precisato che le doglianze investivano un travisamento della prova sul numero dei veicoli, sull’identificazione della società cliente e sulla negoziazione degli assegni. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo: le due fatture della società di riparazioni erano intestate alla società amministrata dall’imputato e risultavano pagate con i due assegni; le divergenze sulla ragione sociale indicata dal teste, sul numero dei veicoli e sulla titolarità del mezzo non erano decisive rispetto a tale quadro probatorio, né la difesa aveva prospettato elementi concreti che spiegassero l’imputazione del pagamento alla società per errore o per iniziative altrui. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: non erano state indicate circostanze concrete, relative all’acquisizione e al possesso degli assegni, idonee a contrastare la conclusione sulla consapevolezza della provenienza delittuosa. Anche la doglianza sull’attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, c.p. è stata ritenuta generica, a fronte della motivazione d’appello basata sulla reiterazione della condotta, sull’entità dell’ammanco e sui precedenti. Le censure sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena non sono state esaminate nel merito perché non proposte con i motivi d’appello; la pena era stata applicata nel minimo edittale.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione
Il vizio di motivazione non è integrato da omissioni o incongruenze relative a singoli elementi isolati, se non ne è dimostrata l’inequivoca decisività; la valutazione va compiuta considerando il complesso probatorio nel suo contesto.
art. 648 c.p.
nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori
La successiva circolazione di assegni smarriti, che conservino i segni esteriori del legittimo possesso altrui, può integrare ricettazione in capo ai successivi possessori; la perdita della disponibilità materiale da parte del titolare non equivale alla cessazione del suo potere di fatto sul bene.
art. 648, comma 2, c.p.
la 'particolare tenuità', che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della res ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale
L’attenuante della particolare tenuità della ricettazione richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, della personalità dell’imputato e del valore del bene; il fatto deve presentare una rilevanza criminosa assolutamente marginale.
art. 603 c.p.p.
il teste «segretario di officina» sentito in appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
La norma è richiamata per indicare l’assunzione della testimonianza in appello nell’ambito della riapertura dell’istruttoria dibattimentale; la sentenza non formula una distinta interpretazione della disposizione.
art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020
Con requisitoria depositata ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso
La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito della requisitoria e della memoria nel procedimento; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le omissioni valutative o le incongruenze relative a singoli elementi di prova non determinano l’annullamento se non ne è dimostrata l’inequivoca decisività; la motivazione va valutata considerando il complesso probatorio e il contesto in cui ciascun elemento si inserisce.
- La successiva circolazione di assegni smarriti che conservino chiari segni esteriori del legittimo possesso altrui può integrare ricettazione da parte dei successivi possessori, poiché lo smarrimento non comporta necessariamente la cessazione del potere di fatto del titolare sul bene.
- La particolare tenuità della ricettazione va valutata complessivamente, considerando modalità dell’azione, personalità dell’imputato e valore economico della cosa; l’attenuante ricorre quando la rilevanza criminosa del fatto è assolutamente marginale.
- La censura sulla consapevolezza della provenienza delittuosa è inammissibile se formulata genericamente e senza indicare circostanze concrete relative all’acquisizione o al possesso del bene idonee a contrastare la ricostruzione accolta dai giudici di merito.
- Le doglianze sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena non possono essere esaminate in cassazione se non sono state dedotte con i motivi d’appello.
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