Cassazione Penale, Sentenza n. 29541/2020 del 23/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso. Secondo l'accertamento di merito, uno degli imputati vantava un credito nei confronti di un altro, il quale a sua volta pretendeva dalla società offesa il trasferimento di alcune villette previsto da un contratto di permuta. In presenza di un contenzioso civile promosso dalla sorella del creditore e riguardante diritti reali sul terreno oggetto della permuta, la società aveva sospeso il trasferimento degli immobili. I tre imputati si erano recati senza preavviso presso il cantiere della società. Nel corso dell'incontro erano state formulate richieste di trasferimento delle villette, accompagnate da minacce e da riferimenti a collegamenti con ambienti mafiosi; uno degli imputati aveva inoltre avvicinato fisicamente una persona offesa invitandola a definire rapidamente la vicenda. I ricorrenti hanno contestato, sotto diversi profili, la valutazione delle prove, la motivazione della sentenza, la propria partecipazione al fatto, la qualificazione giuridica della condotta come tentata estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, la mancata riconoscibilità della desistenza volontaria, il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., nonché la misura della pena. È stata inoltre dedotta, da uno dei ricorrenti, la violazione del diritto al doppio grado di giudizio e delle garanzie costituzionali e convenzionali.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato i ricorsi. Hanno anzitutto affermato che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è un reato proprio non esclusivo e che il terzo può concorrervi quando offra un contributo alla pretesa del titolare senza perseguire finalità ulteriori proprie. Hanno stabilito che la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ed estorsione dipende principalmente dall'elemento psicologico: nel primo reato l'agente agisce nella ragionevole convinzione di esercitare una pretesa astrattamente tutelabile in giudizio; nell'estorsione è consapevole di perseguire un profitto ingiusto. Nel caso concreto, la pretesa del creditore non era ragionevolmente tutelabile in giudizio, poiché il contenzioso promosso dalla sorella riguardava diritti reali sul terreno e legittimava la società a sospendere la propria controprestazione. Inoltre, i due coimputati non avevano agito nell'esclusivo interesse del creditore, ma perseguivano anche il soddisfacimento di un proprio credito, circostanza comunque idonea a ricondurre la condotta all'estorsione. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la prova del concorso, delle minacce e dell'aggravante del metodo mafioso, ha escluso la desistenza perché la condotta minatoria era stata portata a compimento e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Le doglianze sulla motivazione sono state ritenute in larga parte non specifiche o manifestamente infondate; è stata inoltre esclusa la violazione del diritto al doppio grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 393 c.p.
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone
È un reato proprio non esclusivo. Presuppone una pretesa non necessariamente fondata, ma ragionevolmente suscettibile di tutela giudiziaria, e il fine di esercitarla con modalità arbitrarie.
art. 629 c.p.
Si configura quando l'agente persegue un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. La gravità della violenza o della minaccia non costituisce di per sé il criterio distintivo, ma può essere elemento sintomatico del dolo estorsivo.
art. 110 c.p.
concorso di persone nel reato
Il terzo può concorrere nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni se contribuisce alla pretesa del creditore senza perseguire finalità proprie o ulteriori; se persegue anche un proprio interesse, risponde del concorso in estorsione.
art. 56 c.p.
La tentata estorsione ricorre quando sono compiuti atti idonei e diretti in modo non equivoco alla costrizione e al conseguimento del profitto, senza che l'evento si realizzi.
art. 416-bis.1 c.p.
circostanza aggravante della finalità o del metodo mafioso
L'aggravante non è incompatibile in astratto con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il metodo mafioso può tuttavia costituire, insieme ad altri elementi, indice del dolo di estorsione. Nel caso concreto è stata ritenuta provata dalle minacce allusive e dai riferimenti a contesti mafiosi.
art. 192 c.p.p.
Non può essere invocato per trasformare una contestazione dell'apprezzamento probatorio in una violazione di legge processuale; i vizi della motivazione devono essere dedotti secondo i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
Il ricorrente deve specificare quale vizio deduce e in quale parte della motivazione esso si manifesta; non è ammissibile una denuncia promiscua e indifferenziata.
art. 114 c.p.
circostanza attenuante della minima partecipazione
Il riconoscimento richiede una concreta e marginale efficacia causale del contributo, non desumibile dalla sola contestazione del ruolo secondario.
art. 62-bis c.p.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego è legittimo se motivato mediante il richiamo alla gravità del fatto e all'assenza di elementi decisivi di meritevolezza. L'accesso al rito abbreviato non può fondare anche le attenuanti generiche.
art. 81 c.p.
Non risulta applicato nella decisione.
art. 2 Protocollo n. 7 CEDU
diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale
La garanzia può essere soddisfatta anche da un rimedio di legittimità limitato alle questioni di diritto; non impone necessariamente un nuovo esame pieno di fatto e diritto.
Massime di principio
- L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è un reato proprio non esclusivo: può essere commesso dal titolare della pretesa, da chi agisca per suo conto e anche da terzi concorrenti, purché questi ultimi perseguano esclusivamente l'interesse del titolare e non un proprio interesse ulteriore.
- L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e l'estorsione si distinguono principalmente per l'elemento psicologico: nel primo caso l'agente agisce nella ragionevole convinzione di esercitare una pretesa astrattamente tutelabile in giudizio; nel secondo agisce consapevolmente per conseguire un profitto ingiusto.
- Per configurare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è necessario che il diritto esista effettivamente, ma la pretesa non può essere del tutto arbitraria o priva di una possibile base legale e deve essere astrattamente suscettibile di tutela giudiziaria.
- La verifica della tutelabilità giudiziale della pretesa è preliminare: se la pretesa è priva di tutela giuridica, la condotta violenta o minacciosa deve essere qualificata come estorsione, non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- La gravità o sproporzione della violenza o della minaccia non determina automaticamente la qualificazione del fatto come estorsione; tali modalità possono però costituire elementi sintomatici del dolo estorsivo, da valutare secondo le ordinarie regole probatorie.
- Il terzo che coopera con il titolare della pretesa risponde di concorso nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni solo se agisce nell'esclusivo interesse del titolare; se persegue anche un proprio profitto o altra finalità autonoma, il fatto è riconducibile al concorso in estorsione.
- La circostanza aggravante del metodo mafioso non è incompatibile in astratto con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorso al metodo mafioso può tuttavia essere valutato, insieme alle altre circostanze del caso, quale indice della consapevolezza di perseguire un profitto ingiusto.
- Nei reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria non è configurabile quando siano già stati compiuti gli atti dai quali origina il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento.
- In sede di ricorso per cassazione non è consentito dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare genericamente la valutazione delle prove, né cumulare in modo indifferenziato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
- Il ricorso per cassazione non può denunciare direttamente la violazione della Costituzione o della CEDU come autonomi motivi, salvo che la censura sia prospettata nei termini di una questione di legittimità costituzionale.
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