Cassazione Penale, Sentenza n. 29549/2020 del 23/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, agente della polizia penitenziaria in servizio presso un istituto penitenziario, era stato condannato all'esito di giudizio abbreviato per il reato di corruzione propria continuata, per avere ricevuto somme periodiche e ulteriori somme per singole ordinazioni, in cambio dell'introduzione in carcere di generi non consentiti destinati a detenuti. La Corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo attendibili le dichiarazioni di sei collaboratori di giustizia e di una testimone, corroborate da riconoscimenti fotografici, accertamenti sui servizi prestati dall'imputato e dal rinvenimento di beni vietati nelle celle. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie, sostenendo che provenissero da una fonte comune e fossero state apprezzate senza la necessaria verifica dell'attendibilità soggettiva, intrinseca ed estrinseca. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 63 c.p.p. e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della testimone, assunta come persona informata sui fatti nonostante fossero già emersi elementi di reità a suo carico. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 521 c.p.p., lamentando il difetto di correlazione tra contestazione e decisione quanto alla pluralità degli episodi corruttivi. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 81 e 319 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata provata la pluralità di accordi corruttivi e che i fatti potessero ricondursi a un unico patto illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico e non adeguatamente confrontato con la motivazione delle sentenze di merito, ritenuta analitica, coerente e fondata su dichiarazioni attendibili e su riscontri estrinseci. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, in quanto prospettavano questioni non dedotte con l'atto di appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha invece accolto il quarto motivo. Dalla motivazione della sentenza di primo grado emergeva l'esistenza di un unico accordo illecito, con il quale il detenuto aveva posto l'agente a propria disposizione per un periodo prolungato, a fronte di pagamenti mensili e di ulteriori versamenti collegati alle attività richieste. Secondo la Corte, la pluralità degli atti compiuti dal pubblico ufficiale non determina, di per sé, una pluralità di reati di corruzione né la continuazione, quando promessa e ricezione dell'utilità siano riconducibili a una medesima pattuizione, anche se finalizzata al compimento di più atti. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente al riconoscimento della continuazione tra più episodi di corruzione propria; la continuazione è stata esclusa e la pena è stata rideterminata in quattro anni di reclusione.
Norme richiamate
artt. 81 c.p.
La continuazione presuppone una pluralità di reati; non è configurabile quando le condotte corruttive siano riconducibili a un unico accordo illecito.
art. 110 c.p.
art. 319 c.p.
Nel delitto di corruzione propria il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio non integra la struttura del reato e non determina il momento consumativo. Se l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità sono unitarie e riconducibili alla stessa fonte, il reato resta unico anche quando l'accordo riguardi una pluralità di atti.
art. 321 c.p.
art. 63 c.p.p.
La questione relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni della testimone è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta nei motivi di appello.
art. 521 c.p.p.
La doglianza sulla correlazione tra accusa e decisione è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta nei motivi di appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La deduzione per la prima volta in cassazione di questioni non prospettate con l'atto di appello costituisce causa speciale di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel delitto di corruzione propria, quando la promessa o la ricezione dell'utilità siano unitarie e riconducibili a un unico accordo corruttivo, il reato rimane unico anche se l'accordo è diretto al compimento di una pluralità di atti contrari ai doveri d'ufficio e anche se l'utilità viene corrisposta periodicamente o in relazione alle singole attività.
- La continuazione tra più reati di corruzione propria richiede la prova di una pluralità di autonome pattuizioni corruttive; la mera pluralità degli atti compiuti dal pubblico ufficiale o dei pagamenti effettuati in esecuzione di un unico accordo non è sufficiente.
- È inammissibile in cassazione la deduzione di una questione di violazione di legge o di inutilizzabilità della prova che non sia stata proposta nei motivi di appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Una censura di vizio motivazionale è inammissibile per genericità quando non si confronti specificamente con gli argomenti della decisione impugnata e con i riscontri probatori valorizzati dai giudici di merito.
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