Cassazione Civile, Sentenza n. 20866/2020 del 30/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ASL impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dalla ASL avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda risarcitoria di Ramati. La controversia verteva sul fatto che la sentenza di primo grado era stata notificata "alla ASL" nella sua sede, senza indicare nella relata il nominativo del procuratore che aveva difeso l'ente (avvocatura interna), e se tale notifica fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (art. 325 c.p.c.) e se la mancanza del nome del difensore potesse essere surrogata dalla presenza del nome nell'epigrafe della sentenza notificata.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il ricorso della ASL: hanno stabilito che, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, la notifica deve essere univocamente diretta al procuratore costituito o alla parte presso il procuratore, con espressa indicazione nella relata di notificazione. La notifica alla parte, senza esplicita menzione del procuratore quale destinatario (anche se la notifica avviene nella sede dell'ente coincidente con la sede dell'avvocatura interna e con il domicilio eletto), non è idonea a far decorrere il termine breve; inoltre la mera indicazione del difensore nell'epigrafe della sentenza non supplisce alla carenza formale nella relata. Di conseguenza la sentenza impugnata della Corte d'appello è cassata e la causa è rinviata alla stessa corte territoriale in diversa composizione per riesame dell'appello e per le relative statuizioni di rito e, se del caso, di merito.
Norme richiamate
art. 170 cod. proc. civ.
dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti
La Corte ha interpretato che le notificazioni rilevanti per l'avvio dei termini brevi devono essere rivolte al procuratore costituito; la notifica alla parte senza menzione del procuratore non è sufficiente a far decorrere il termine breve.
art. 285 cod. proc. civ.
la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170
Conferma che la decorrenza del termine per impugnare dipende dalla notificazione conforme all'art. 170, ossia diretta al procuratore costituito.
art. 326 cod. proc. civ.
i termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza
Sottolinea la natura perentoria dei termini brevi e che essi decorrono dalla corretta notificazione della sentenza; se la notificazione è formale o destinataria carente, il termine non decorre.
art. 325 cod. proc. civ.
Norma sul termine breve (30 giorni) per proporre l'appello; la Corte ha chiarito che tale termine si attiva solo dopo la notificazione effettuata secondo le regole che indirizzano la notifica al procuratore costituito.
art. 479 cod. proc. civ.
Richiamata nell'analogia giurisprudenziale: dopo modifiche legislative la notificazione in forma esecutiva richiede attenzione ai destinatari e non può automatizzare l'inizio dei termini se non indirizzata correttamente al procuratore.
art. 348-ter cod. proc. civ.
Citato come esempio di fattispecie in cui la comunicazione a cura della cancelleria può far decorrere termini diversi; per le sentenze ordinarie, invece, resta essenziale la notificazione al procuratore.
Massime di principio
- La notifica di una sentenza che deve attivare un termine breve per impugnare deve essere chiaramente diretta al procuratore costituito o alla parte presso il procuratore: la relata di notificazione deve indicare espressamente il procuratore come destinatario.
- La sola notifica alla sede di una pubblica amministrazione anche se coincidente con la sede dell'avvocatura interna e con il domicilio eletto non è di per sé sufficiente a far decorrere il termine breve se nella relata non è indicato il procuratore destinatario.
- La presenza del nominativo del difensore nell'epigrafe della sentenza notificata non supplisce all'assenza dell'indicazione del procuratore nella relata di notificazione e non può far decorrere il termine breve.
- Se si agisce per notificare una sentenza a una pubblica amministrazione, è buona prassi indicare sempre nella relata il nominativo del procuratore domicilia(t)ario o notificare espressamente presso lo studio del difensore per evitare contestazioni sulla decorrenza dei termini.
- Se un appellante vede il proprio appello dichiarato tardivo per notifica contestabile, è possibile impugnare la decisione di inammissibilità per vizio di notifica davanti alla Corte di legittimità, come dimostrato dalla presente pronuncia.
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