Cassazione Penale, Sentenza n. 26808/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta per l'acquisto di un ingente quantitativo di cocaina. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, lamentando l'assenza di autonoma motivazione rispetto al coindagato, nonostante l'incensuratezza, la giovane età, la prima esperienza con la giustizia e l'attitudine al lavoro del ricorrente; inoltre si contestava la mancanza di indicazione della concreta possibilità di reiterazione del reato e la sproporzione della massima misura applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse risposto adeguatamente alle deduzioni difensive, valorizzando la gravità del fatto: il ricorrente è stato visto consegnare 43.000 euro a un soggetto con il quale aveva concordato un appuntamento, soggetto trovato in possesso di 11,890 kg di cocaina, circostanza da cui si è desunta la disponibilità a pagare almeno un chilogrammo e il suo inserimento in un contesto qualificato di traffico, con conseguente pericolo concreto e attuale di reiterazione. L'adeguatezza della misura è stata giustificata dalla necessità di impedire i contatti con il circuito criminale; la disparità di trattamento rispetto al coindagato è stata esclusa in ragione della maggiore gravità della condotta del ricorrente. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; disposizione degli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che non sussista inosservanza di tali norme in quanto l'ordinanza impugnata ha dato adeguata e logica motivazione alle esigenze cautelari, rispondendo alle deduzioni difensive e spiegando i presupposti di fatto e di pericolo concreto per la reiterazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria da effettuare a seguito della decisione; la Corte ordina l'esecuzione degli obblighi formali previsti.
Massime di principio
- La mera assenza di precedenti penali, la giovane età e l'attività lavorativa non escludono la custodia cautelare se risultano elementi concreti che dimostrano un inserimento in un grave traffico di stupefacenti.
- La valutazione della gravità del fatto (quantitativo di droga, somme di denaro consegnate, modalità dell'incontro) può legittimare la misura più afflittiva quando rendono ragionevole il rischio di reiterazione e il collegamento con un circuito criminale.
- Il giudice deve fornire motivazione autonoma e specifica sulle esigenze cautelari rispetto a ciascun indagato; tuttavia, tale autonoma motivazione è soddisfatta se il provvedimento risponde logicamente e puntualmente ai rilievi della difesa.
- Per contestare efficacemente la misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione o di diritto non meramente formali, con argomentazioni idonee a scalfire le evidenze fattuali poste a base della decisione (es. documentazione sull'effettiva estraneità ai fatti o alternative meno afflittive idonee e concrete).
- La discrezionalità del giudice sulla misura cautelare è limitata dal principio di proporzionalità; tuttavia, quando sussistono concreti indizi di partecipazione a un traffico rilevante, l'adozione della custodia cautelare può risultare adeguata per prevenire contatti con la rete criminale.
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