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Sentenza

Sentenza del 15/03/2021 n. 2297 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 50/2021 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - Soggettività passiva del chiamato all'eredità a prescindere dall'accettazione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice, decidendo in conformità al principio di diritto richiamato, ha ritenuto che la validissima rinuncia all'eredità abbia effetto retroattivo sin dall'apertura della successione, sicché gli eredi non possono essere ritenuti obbligati per i debiti tributari del de cuius. L'appello dell'Agenzia è stato rigettato e sono state compensate integralmente le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Recupero a tassazione di accise su ingenti quantitativi di GPL destinati abusivamente all'autotrazione; l'Agenzia ha notificato avviso di pagamento al de cuius e, dopo la sua morte, ha riassunto il giudizio contro gli eredi. Gli eredi hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva avendo tutti validamente rinunciato all'eredità mediante verbalizzazione in Tribunale e atto notarile.

Norme richiamate

  • art. 521 c.c.

    La rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo dall'apertura della successione; il chiamato che rinuncia è considerato come mai stato chiamato e, quindi, non risponde dei debiti ereditari.

  • Cass. Ordinanza n. 15871/2020

    Conferma che il chiamato che ha validamente rinunciato non risponde dei debiti tributari del de cuius neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia.

  • Cass. Ordinanza n. 13639/2018

    Sottolinea la necessità dell'accettazione dell'eredità per l'assunzione della responsabilità per i debiti ereditari e la natura retroattiva della rinuncia.

  • Cass. Ordinanza n. 12102/2019

    Ordinanza che ha cassato la pronuncia della CTR e rinviato il giudizio; sul rinvio la questione della legittimazione passiva degli eredi rinuncianti è risultata decisiva per il rigetto dell'appello dell'Agenzia.

Massime di principio

  • La rinuncia all'eredità, se validamente confermata (atto notarile o verbalizzazione in sede di volontaria giurisdizione), ha effetto retroattivo e impedisce che il chiamato sia considerato passivo per i debiti ereditari.
  • Per essere ritenuto responsabile per i debiti del de cuius è necessaria l'accettazione dell'eredità; la mera presentazione della dichiarazione di successione non equivale ad accettazione.
  • In caso di contestazione tributaria successiva alla morte del contribuente, l'Amministrazione deve verificare la sussistenza di un'accettazione da parte degli eredi o la validità della rinuncia; l'esistenza di una rinuncia valida esclude la legittimazione passiva degli eredi.
  • La prova formale della rinuncia (documenti notarili o iscrizione nel processo di volontaria giurisdizione) è decisiva e va prodotta dagli eredi per ottenere l'esclusione della responsabilità; in mancanza l'Amministrazione potrebbe ottenere l'accertamento della responsabilità.
  • Attenzione alle possibili eccezioni: se l'erede, pur avendo poi rinunciato, aveva in precedenza compiuto atti che configurano accettazione (es. gestione o percezione di beni ereditari), la rinuncia potrebbe non impedire la responsabilità; va sempre valutato il comportamento concreto dell'erede.

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