Cassazione Civile, Ordinanza n. 22129/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da rapporti tra una proprietaria e un soggetto che gestiva un'associazione sportiva, in relazione a un complesso di beni immobili e attrezzature sportive concessi in comodato gratuito, connessi anche a un diverso rapporto di affitto d'azienda. La Corte d'appello di Roma, riformando in parte la decisione di primo grado, ha condannato in solido il titolare dell'associazione e l'associazione stessa al pagamento di una penale contrattuale per il ritardo nella riconsegna dei beni, riducendo equitativamente la penale pattuita e ritenendo decisiva una precedente sentenza passata in giudicato che aveva accertato la cessazione del comodato al 9 aprile 2008. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la controparte non avrebbe provato il momento esatto della riconsegna dei beni e che la proprietaria non avesse mai richiesto formalmente la restituzione, restando anzi inerte dopo le comunicazioni inviate sull'intervento conseguente al crollo di un muro; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1803 e 1362 c.c., oltre agli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., contestando l'efficacia del giudicato del 2010, che a suo dire non poteva operare retroattivamente, e lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato correttamente la censura sulla scadenza del contratto, la distinzione tra comodato e affitto d'azienda e la circostanza che la proprietaria aveva continuato a percepire i canoni senza chiedere la restituzione formale dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva preso atto del giudicato esterno sulla cessazione del comodato al 9 aprile 2008 e della riconsegna solo nel dicembre 2010, applicando la penale solo per il periodo non contestato. Ha parimenti ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché non censurava la reale motivazione della decisione: la Corte d'appello non aveva applicato retroattivamente il giudicato, ma lo aveva utilizzato come accertamento dichiarativo dell'efficacia e della cessazione del contratto, con effetti anche sui diritti ulteriori derivanti dal medesimo rapporto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato su omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione e falsa applicazione di legge è stata ritenuta inammissibile poiché non coglieva la motivazione effettiva della decisione di merito.
art. 2043 c.c.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo nella decisione della Corte di cassazione.
art. 1803 c.c.
Richiamato nel motivo in relazione al comodato; la Corte ha valorizzato il giudicato sulla cessazione del rapporto e il ritardo nella riconsegna.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel motivo come norma sull'interpretazione del contratto; la Corte non ha ravvisato un vizio idoneo a scardinare la motivazione di merito.
art. 112 c.p.c.
Il ricorrente ne lamentava la violazione per asserita omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta non cogente rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per difetto di motivazione della sentenza di merito; la Corte ha escluso il vizio per mancato confronto con la motivazione effettiva.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sull'esistenza, validità, natura ed efficacia di un contratto si estende anche all'accertamento degli effetti del rapporto e preclude la rimessione in discussione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi già coperti da quel giudicato.
- L'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato può essere utilizzato dal giudice successivo come premessa dichiarativa degli effetti del rapporto, senza integrare applicazione retroattiva della decisione.
- Quando la riconsegna del bene concesso in comodato avvenga dopo la scadenza accertata del rapporto, la penale contrattualmente prevista per il ritardo è dovuta per il periodo di detenzione abusiva, nei limiti del tempo non contestato o comunque accertato.
- La deduzione di un vizio motivazionale o di violazione di legge è inidonea se non si confronta con la ricostruzione complessiva della decisione impugnata, inclusi i passaggi logici essenziali e le premesse fattuali poste a base del decisum.
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