Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37771/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per i reati (art. 416 c.p. e più reati fine di furto pluriaggravato), denunciando vizio di motivazione illogica e violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275-bis c.p.p. Sosteneva che il Tribunale avrebbe basato la conservazione della misura solo sul pericolo di reiterazione, senza considerare la sua personale situazione (incensuratezza, assenza di segnalazioni pregresse), la possibilità di accesso alla sospensione condizionale della pena e il lungo intervallo temporale dai fatti (2019-2020), non avendo adeguatamente motivato l'inidoneità di misure meno afflittive e violando i principi di proporzionalità e adeguatezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato un difetto di specificità del motivo perché la ricorrente non ha specificamente contrastato tutte le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata (in particolare il Tribunale aveva anche ritenuto il pericolo di fuga). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa le esigenze cautelari, fondata sia sulle gravi modalità dei fatti e sulla professionalità criminale, sia sui precedenti di polizia e sul comportamento della ricorrente (allontanamento dal territorio nazionale e emissione di mandato d'arresto europeo). Ha confermato che la distanza temporale dei fatti non esclude l'attualità del pericolo cautelare se esistono elementi specifici e motivati che indicano il rischio di reiterazione. Ha altresì ritenuto che le deduzioni difensive sulle possibili attenuanti o sulle alternative al rito costituiscono censure generiche e non specifiche. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma di riferimento per il riesame delle misure cautelari. La Corte richiama il ruolo del Tribunale del riesame nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 416 c.p.

    Delitto contestato (associazione per delinquere). Usato per descrivere il quadro di reato e la gravità delle condotte che hanno inciso sulla valutazione del pericolo di reiterazione.

  • artt. 274 e 275-bis c.p.p.

    Articoli riguardanti le condizioni per l'applicazione e la conferma delle misure cautelari e la valutazione prognostica della personalità e del rischio di recidiva. La Corte ha ritenuto che il Tribunale ha adeguatamente valutato, in modo motivato, il pericolo di reiterazione e la prognosi negativa sulla possibilità di astensione dal compiere ulteriori illeciti.

  • art. 163 c.p.

    Riferimento alla sospensione condizionale della pena: la Corte osserva che il Tribunale ha valutato negativamente la probabilità che il giudice del merito avrebbe riconosciuto il beneficio ex art.163 c.p., motivazione che ha inciso sul giudizio di necessità della misura cautelare.

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

    Richiamata solo per segnalare la presentazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; non incide direttamente sul merito delle censure.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità se non indica chiaramente la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure proposte.
  • La Corte può ritenere legittima la conservazione o la conferma di una misura cautelare anche se i fatti sono temporaneamente distanti, quando le modalità del reato, precedenti personali o comportamenti (es. fuga o allontanamento) indicano un concreto pericolo di reiterazione.
  • La valutazione delle esigenze cautelari deve considerare sia il pericolo di reiterazione sia altri pericoli (es. fuga); la difesa deve contestare specificamente tutti i motivi addotti dal giudice per ottenere successo in sede di cassazione.
  • Mere affermazioni generiche circa la possibilità di ottenere attenuanti o benefici (sospensione condizionale, riti alternativi) non sono sufficienti a demolire la prognosi negativa formulata dal giudice e non suppliscono alla necessità di una critica motivata e puntuale.
  • Il principio di proporzionalità richiede che il giudice espliciti perché misure meno afflittive non siano idonee; tuttavia, quando il provvedimento impugnato applica una misura diversa dalla custodia in carcere (es. arresti domiciliari), la doglianza sull'omessa comparazione con la custodia carceraria può essere irrilevante rispetto al provvedimento confermato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.