Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 3128 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRPEF - avviso di accertamento - requisiti di validità - notifica - irrilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento fosse invalido a causa di irregolarità, nullità o inesistenza della sua notificazione. La questione riguardava se la ritualità della notifica costituisse un requisito di validità dell'avviso oppure una condizione successiva, necessaria soltanto per renderlo efficace e portarlo a conoscenza del contribuente.

La decisione

La sentenza ha affermato che la validità dell'avviso di accertamento dipende dai requisiti previsti dalle singole leggi d'imposta, non dalla regolarità della notificazione. La notifica è un atto distinto e successivo, avente funzione di conoscenza e di efficacia dell'atto impositivo. Pertanto, anche un vizio di nullità o inesistenza della notifica non incide sulla validità dell'avviso quando quest'ultimo abbia comunque raggiunto il proprio scopo, ossia sia giunto a conoscenza del contribuente. La contestazione fondata esclusivamente sui vizi della notifica non è quindi idonea a travolgere l'atto impositivo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La validità degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi deve essere valutata alla luce dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disciplina dell'accertamento, senza confondere tali requisiti con quelli della successiva notificazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disciplina della riscossione e degli atti tributari conferma la distinzione tra validità dell'atto impositivo e notificazione, la quale svolge principalmente una funzione di conoscenza ed efficacia.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tributario è normalmente una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo della validità dell'atto.
  • Un vizio della notifica non rende automaticamente nullo l'avviso di accertamento: occorre verificare se l'atto abbia comunque raggiunto il contribuente e lo scopo di portarlo a conoscenza della pretesa fiscale.
  • La ricezione dell'atto o la proposizione tempestiva del ricorso possono dimostrare il raggiungimento dello scopo della notifica e rendere irrilevanti determinati vizi formali.
  • La distinzione tra validità dell'avviso e regolarità della notifica non esclude che l'irregolarità possa produrre effetti su termini di impugnazione, riscossione o prescrizione, da valutare separatamente.
  • Per contestare efficacemente un avviso occorre distinguere i vizi propri dell'atto impositivo, che possono incidere sulla sua validità, dai vizi della notificazione, che di regola riguardano la sua efficacia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.