Sentenza del 10/07/2018 n. 3128 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - avviso di accertamento - requisiti di validità - notifica - irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento fosse invalido a causa di irregolarità, nullità o inesistenza della sua notificazione. La questione riguardava se la ritualità della notifica costituisse un requisito di validità dell'avviso oppure una condizione successiva, necessaria soltanto per renderlo efficace e portarlo a conoscenza del contribuente.
La decisione
La sentenza ha affermato che la validità dell'avviso di accertamento dipende dai requisiti previsti dalle singole leggi d'imposta, non dalla regolarità della notificazione. La notifica è un atto distinto e successivo, avente funzione di conoscenza e di efficacia dell'atto impositivo. Pertanto, anche un vizio di nullità o inesistenza della notifica non incide sulla validità dell'avviso quando quest'ultimo abbia comunque raggiunto il proprio scopo, ossia sia giunto a conoscenza del contribuente. La contestazione fondata esclusivamente sui vizi della notifica non è quindi idonea a travolgere l'atto impositivo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La validità degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi deve essere valutata alla luce dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disciplina dell'accertamento, senza confondere tali requisiti con quelli della successiva notificazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La disciplina della riscossione e degli atti tributari conferma la distinzione tra validità dell'atto impositivo e notificazione, la quale svolge principalmente una funzione di conoscenza ed efficacia.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario è normalmente una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo della validità dell'atto.
- Un vizio della notifica non rende automaticamente nullo l'avviso di accertamento: occorre verificare se l'atto abbia comunque raggiunto il contribuente e lo scopo di portarlo a conoscenza della pretesa fiscale.
- La ricezione dell'atto o la proposizione tempestiva del ricorso possono dimostrare il raggiungimento dello scopo della notifica e rendere irrilevanti determinati vizi formali.
- La distinzione tra validità dell'avviso e regolarità della notifica non esclude che l'irregolarità possa produrre effetti su termini di impugnazione, riscossione o prescrizione, da valutare separatamente.
- Per contestare efficacemente un avviso occorre distinguere i vizi propri dell'atto impositivo, che possono incidere sulla sua validità, dai vizi della notificazione, che di regola riguardano la sua efficacia.
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