Cassazione Penale, Sentenza n. 33732/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato (art. 595 c.p.) maturata durante il giudizio di secondo grado, e aveva revocato le statuizioni civili in favore della parte civile ritenendo tacita la revoca della costituzione per la mancata comparizione in appello e per la mancata riproposizione delle conclusioni. Si deduceva violazione del principio di immanenza della parte civile e delle disposizioni processuali (artt. 76 e 82 c.p.p.), nonché il fatto che la Corte d'appello aveva ignorato le conclusioni scritte depositate, anche a mezzo PEC, dalla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili, rilevando che la Corte d'appello ha illegittimamente ritenuto una revoca tacita della costituzione della parte civile per mera mancata comparizione o mancata riproposizione delle conclusioni. La Cassazione ha richiamato il principio di immanenza della parte civile e l'obbligo del giudice dell'impugnazione, anche in caso di prescrizione, di conoscer pienamente la res iudicanda ai fini della valutazione del diritto al risarcimento. Ha quindi disposto il rinvio per nuovo giudizio sul profilo civile al giudice civile competente per valore in grado di appello e ha demandato a quel giudice la regolamentazione delle spese tra parte civile e imputato. La sentenza sottolinea inoltre che le conclusioni depositate dalla parte civile, anche via PEC, non possono essere ignorate e non è necessaria una manifestazione espressa della volontà di proseguire per non perdere le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma definente il reato contestato (lesioni personali). Richiamata per identificare il reato il cui prosieguo è stato influenzato dalla prescrizione intervenuta.
art. 76 cod. proc. pen.
Richiamato il principio di immanenza della parte civile nel processo penale: la mancata comparizione della parte civile in appello o la mancata riproposizione delle conclusioni non comportano automaticamente la revoca tacita della costituzione.
art. 82 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla disciplina della costituzione di parte civile e ai limiti procedurali; la Corte ha ritenuto che la prassi di considerare tacita la revoca per mancata comparizione contrasta con le disposizioni vigenti.
art. 601 cod. proc. pen.
Riferimento al decreto di citazione in appello utilizzato dalla Corte territoriale per invitare la parte civile a manifestare l'interesse; la Cassazione ha censurato l'uso di tale avviso come mezzo per determinare una revoca tacita.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che il giudice dell'impugnazione, anche se il reato è prescritto, deve comunque conoscere la res iudicanda per valutare il diritto al risarcimento della parte civile.
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Citato per sottolineare che in appello il giudice deve valutare eventuali questioni di contraddittorietà o insufficienza della prova rilevante ai fini della decisione civile annessa al procedimento penale.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Menziomento volto a distinguere le ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione può limitarsi a verifiche formali da quelle in cui deve approfondire la res iudicanda; la Corte ha ritenuto che non fosse sufficiente limitarsi a constatare cause di proscioglimento.
Massime di principio
- La mancata comparizione della parte civile in appello o la mancata riproposizione delle conclusioni non determinano di per sé la revoca tacita della costituzione di parte civile; il principio di immanenza preserva la posizione della parte civile nel processo penale.
- Quando in primo grado sono state riconosciute statuizioni civili, il giudice d'appello deve comunque conoscere la res iudicanda e valutare il diritto al risarcimento, anche se nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato.
- Non è legittima una prassi che richieda alla parte civile una manifestazione espressa di volontà per mantenere le statuizioni civili acquisite in primo grado; avvisi in tal senso nel decreto di citazione non possono produrre la revoca tacita.
- Le conclusioni depositate con mezzi utilizzati dalla procedura (anche via PEC nel processo regolato a trattazione cartolare) devono essere tenute in considerazione dal giudice d'appello e non possono essere ignorate.
- Se la Corte d'appello ha illegittimamente revocato le statuizioni civili, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente agli effetti civili e rinviare la questione al giudice civile competente per la determinazione del risarcimento e per la regolamentazione delle spese.
- La liquidazione delle spese conseguenti all'annullamento con rinvio non spetta automaticamente alla parte civile in Cassazione: la relativa pretesa può essere fatta valere nel prosieguo del processo davanti al giudice di merito secondo il criterio della soccombenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33694/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33696/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33697/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33699/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2024 del 05/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →