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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1350

Regolamento delegato (UE) 2021/1350 della Commissione del 6 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance dell’amministratore siano sufficientemente solidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce norme tecniche di regolamentazione che specificano come devono essere strutturati i meccanismi di governance dell’amministratore di un indice di riferimento. L’obiettivo è garantire organizzazione interna, attribuzione delle responsabilità, trasparenza e gestione dei conflitti di interesse in modo coerente con il regolamento (UE) 2016/1011. Sono previste alcune deroghe per gli indici di riferimento non significativi e per i casi in cui la deroga sia proporzionata alla natura e complessità dell’attività. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2022.

Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di governance dell’amministratore di un indice di riferimento, per garantire meccanismi organizzativi sufficientemente solidi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento soggetti al regolamento (UE) 2016/1011, con particolare riferimento ai meccanismi di governance, alla struttura organizzativa, alla ripartizione di funzioni e responsabilità, alla gestione dei conflitti di interesse e alla trasparenza interna. Rileva anche per gli amministratori appartenenti a un gruppo, per quanto concerne le funzioni esternalizzate all’interno o all’esterno del gruppo. Sono previste deroghe per gli indici di riferimento non significativi e, in determinati casi, per specifici obblighi relativi alla designazione dell’organo di gestione e alla retribuzione.

Norme tecniche di regolamentazione sui meccanismi di governance degli amministratori di indici di riferimento

Il regolamento delegato (UE) 2021/1350 integra il regolamento (UE) 2016/1011 definendo requisiti tecnici per rendere sufficientemente solidi i meccanismi di governance degli amministratori di indici di riferimento. La finalità è assicurare una struttura organizzativa chiara, la corretta attribuzione di funzioni e responsabilità e una gestione efficace dei conflitti di interesse, anche nelle situazioni di gruppo.

Ambito di applicazione e finalità

Le norme si applicano agli amministratori di indici di riferimento disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 e riguardano l’organizzazione interna, le procedure decisionali, le responsabilità operative e la trasparenza verso il personale coinvolto. Il considerando evidenzia che la governance deve essere documentata e strutturata in modo da consentire l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, anche quando l’amministratore opera all’interno di un gruppo. È inoltre richiamata l’esigenza di coerenza con la data di applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2175, che ha introdotto l’articolo 4, paragrafo 9, nel regolamento (UE) 2016/1011.

Struttura organizzativa, decisioni e linee gerarchiche

L’articolo 1 richiede che i meccanismi di governance siano approvati dall’organo di gestione, se del caso, e contengano una descrizione chiara e ben documentata delle procedure per le decisioni della dirigenza, dell’organigramma e delle linee gerarchiche. L’organigramma deve indicare in modo esplicito l’attribuzione di funzioni e responsabilità alle persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento.

Le procedure decisionali devono includere, ove applicabile:

  • la composizione, i ruoli e le responsabilità dell’organo di gestione e dei relativi comitati;
  • la struttura dell’organo di gestione;
  • la designazione dell’organo di gestione.

L’organigramma deve inoltre indicare le funzioni esternalizzate, sia all’interno sia all’esterno del gruppo dell’amministratore, nonché l’eventuale personale condiviso nel gruppo. Quando una persona svolge più funzioni o partecipa a più comitati, l’amministratore deve garantire che disponga di tempo sufficiente e che non sia impedita nell’esercizio delle proprie funzioni in modo onesto, equo e professionale. A tal fine occorre considerare il numero di riunioni, la natura della posizione e delle responsabilità, nonché eventuali altre funzioni o attività svolte.

Retribuzione e deroghe

Il regolamento impone un quadro chiaro in materia di retribuzione per tutte le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento, da calibrare in funzione delle rispettive funzioni e responsabilità. Tuttavia, l’amministratore può decidere di non applicare l’obbligo relativo alla designazione dell’organo di gestione e il quadro di retribuzione agli indici di riferimento non significativi.

Una ulteriore deroga è consentita quando risulti appropriata e proporzionata, tenendo conto di:

  • natura, portata e complessità delle attività dell’amministratore;
  • probabilità di conflitti di interesse tra la fornitura dell’indice e le altre attività svolte;
  • livello di discrezionalità associato al processo di fornitura dell’indice.

Responsabilità, controlli interni e conflitti di interesse

L’articolo 2 impone che i meccanismi di governance specifichino in modo chiaro e documentato le responsabilità delle persone che assumono decisioni con possibile impatto significativo sulla fornitura dell’indice, soprattutto quando tali decisioni sono delegate. Devono inoltre essere individuate le persone responsabili della pubblicazione o comunicazione dei conflitti di interesse effettivi o potenziali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011.

Il testo richiede anche l’indicazione di chi istituisce procedure di controllo interno per garantire l’integrità e l’affidabilità del dipendente o della persona che determina l’indice, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1011. Infine, deve essere prevista la responsabilità per la segnalazione interna di qualsiasi circostanza idonea a generare conflitti di interesse. Per gli indici di riferimento non significativi, l’amministratore può non applicare l’obbligo relativo alla segnalazione interna.

Trasparenza e gruppo di appartenenza

L’articolo 3 richiede che tutti i dirigenti, dipendenti e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sotto il controllo dell’amministratore e che sono direttamente coinvolti nella fornitura dell’indice conoscano le proprie responsabilità e le procedure da seguire per svolgerle correttamente. Si tratta di un requisito di trasparenza interna volto a prevenire disallineamenti organizzativi e violazioni procedurali.

Se l’amministratore fa parte di un gruppo, i meccanismi di governance devono descrivere in dettaglio le funzioni relative ai servizi e alle attività esternalizzati, comprese le esternalizzazioni verso entità del gruppo, in conformità all’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011. Il considerando chiarisce che, pur potendo perseguire sinergie di gruppo, le funzioni esternalizzate devono comunque rispettare integralmente le regole del regolamento di base.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2022. Trattandosi di un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Struttura organizzativa e procedure decisionali

L’articolo 1 richiede che i meccanismi di governance siano approvati dall’organo di gestione, se del caso, e descrivano in modo chiaro e documentato le procedure per le decisioni della dirigenza, l’organigramma con l’attribuzione di funzioni e responsabilità e le linee gerarchiche. Le procedure devono riguardare, ove applicabile, composizione, ruoli e responsabilità dell’organo di gestione e dei suoi comitati, nonché la struttura e la designazione dell’organo di gestione. L’organigramma deve indicare le funzioni esternalizzate e l’eventuale personale condiviso nel gruppo, assicurando che chi svolge più funzioni disponga di tempo sufficiente e possa agire in modo onesto, equo e professionale.

Quadro di retribuzione e deroghe per indici non significativi

I meccanismi di governance devono prevedere un quadro chiaro in materia di retribuzione per tutte le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento, tenendo conto di funzioni e responsabilità. L’amministratore può decidere di non applicare l’obbligo relativo alla designazione dell’organo di gestione e il quadro di retribuzione agli indici di riferimento non significativi. Può inoltre derogare a tali obblighi quando la deroga sia appropriata e proporzionata rispetto alla natura, portata e complessità delle attività, alla probabilità di conflitti di interesse e al livello di discrezionalità del processo di fornitura.

Responsabilità interne e controllo dei conflitti di interesse

L’articolo 2 impone che i meccanismi di governance specifichino in modo chiaro le responsabilità delle persone che assumono decisioni con impatto significativo sulla fornitura dell’indice, di chi pubblica o comunica i conflitti di interesse effettivi o potenziali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011, di chi istituisce procedure di controllo interno per garantire integrità e affidabilità del dipendente o della persona che determina l’indice ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, e di chi effettua la segnalazione interna di circostanze idonee a generare conflitti di interesse. Per gli indici non significativi può essere escluso l’obbligo relativo alla segnalazione interna.

Trasparenza e consapevolezza del personale coinvolto

L’articolo 3 dispone che dirigenti, dipendenti e ogni altra persona fisica i cui servizi siano messi a disposizione o sotto il controllo dell’amministratore e che siano direttamente coinvolti nella fornitura dell’indice debbano conoscere responsabilità e procedure da seguire. Se l’amministratore appartiene a un gruppo, i meccanismi di governance devono descrivere in dettaglio anche le funzioni relative a servizi e attività esternalizzati, comprese le esternalizzazioni verso entità del gruppo, in conformità all’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarigovernance societariaservizi finanziarigestione dei conflitti di interesse

Testo integrale

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