Regolamento (UE) 2021/1348
Regolamento delegato (UE) 2021/1348 della Commissione del 6 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità degli indici di riferimento non significativi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri tecnici uniformi che guidano le autorità competenti nel valutare se una dichiarazione di conformità relativa a un indice di riferimento non significativo debba essere modificata. I criteri sono distinti tra profili relativi all’amministratore e profili relativi all’indice o alla famiglia di indici, con particolare attenzione a chiarezza, conflitti di interesse, controllo dei dati, trasparenza metodologica e sistemi di salvaguardia. La disciplina si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/1011 e si applica dal 1o gennaio 2022.
Norme tecniche che specificano quando le autorità competenti possono chiedere modifiche alla dichiarazione di conformità degli indici di riferimento non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.
Ambito di applicazione
Si applica agli amministratori di indici di riferimento non significativi e alle autorità competenti incaricate della vigilanza nel quadro del regolamento (UE) 2016/1011. Riguarda, in particolare, la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 26, paragrafo 3, e i criteri che consentono all’autorità competente di imporne modifiche quando ritenga non sufficientemente chiaro il motivo per cui taluni requisiti o obblighi del regolamento non siano applicati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2022.
Norme tecniche sui criteri per modificare la dichiarazione di conformità degli indici di riferimento non significativi
Il regolamento delegato (UE) 2021/1348 integra il regolamento (UE) 2016/1011, definendo norme tecniche di regolamentazione che precisano in quali casi le autorità competenti possano esigere modifiche della dichiarazione di conformità relativa agli indici di riferimento non significativi. La finalità è assicurare che l’eventuale esenzione da alcuni requisiti o obblighi sia giustificata in modo sufficientemente chiaro e controllabile.
Quadro normativo e finalità
Il testo si fonda sull’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011 ed è adottato dalla Commissione sulla base di un progetto di norme tecniche elaborato dall’ESMA. Nei considerando si evidenzia la necessità di distinguere tra requisiti attinenti alla struttura organizzativa dell’amministratore e requisiti concernenti l’indice di riferimento o la sua famiglia, poiché i criteri di valutazione dell’autorità competente devono riflettere tale distinzione.
Criteri relativi all’amministratore
L’articolo 1 individua i casi in cui l’autorità competente può intervenire sulla dichiarazione di conformità per ragioni connesse all’organizzazione dell’amministratore. La modifica può essere richiesta quando non risulti chiaro perché sia opportuno non applicare uno o più requisiti o obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
In particolare, la dichiarazione deve chiarire:
- la struttura organizzativa dell’amministratore e i conflitti di interesse che possono derivarne;
- l’individuazione e gestione dei conflitti di interesse relativi ai dipendenti, alle persone i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’amministratore e alle persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice;
- il processo di sorveglianza della fornitura dell’indice, tenendo conto della vulnerabilità dell’indice e delle dimensioni dell’organizzazione;
- il sistema dei controlli per la fornitura, pubblicazione o messa a disposizione dell’indice, inclusa l’esposizione dell’amministratore al rischio operativo, al rischio di continuità operativa e al rischio di interruzione del processo di fornitura.
Criteri relativi all’indice di riferimento o alla famiglia di indici
L’articolo 2 disciplina i profili che attengono direttamente all’indice o alla famiglia di indici di riferimento. Anche qui l’autorità competente può chiedere modifiche quando la dichiarazione non renda chiaro perché l’amministratore possa non rispettare uno o più requisiti o obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
I criteri riguardano in particolare:
- il livello di controllo sulla fornitura dei dati e la sua idoneità a garantire accuratezza, integrità e affidabilità;
- la trasparenza delle procedure di consultazione sulle modifiche metodologiche rilevanti, considerando complessità della metodologia e natura dei dati;
- il processo di segnalazione dei casi di manipolazione o tentata manipolazione, soprattutto rispetto al monitoraggio dei dati e dei contributori;
- il codice di condotta, quando l’indice si basa su dati di contributori, e l’esistenza di misure di salvaguardia dell’integrità dei dati;
- la capacità dell’amministratore di riesaminare e riferire sull’applicazione della metodologia e sul rispetto del regolamento (UE) 2016/1011;
- per i dati forniti da un contributore di dati sottoposto a vigilanza, l’esistenza di controlli adeguati per assicurare accuratezza, integrità e affidabilità.
Entrata in vigore, applicazione e efficacia
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1o gennaio 2022, in coerenza con la data di applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2175, che ha introdotto l’articolo 26, paragrafo 6, nel regolamento (UE) 2016/1011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Criteri a livello dell’amministratore
L’autorità competente può chiedere modifiche della dichiarazione di conformità se la dichiarazione non spiega in modo chiaro perché sia opportuno esentare l’amministratore, in tutto o in parte, da uno o più requisiti o obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. Il controllo riguarda, in particolare, la struttura organizzativa dell’amministratore, l’individuazione e gestione dei conflitti di interesse, la sorveglianza della fornitura dell’indice e il sistema di controlli per la fornitura, pubblicazione o messa a disposizione dell’indice, inclusi i rischi operativi e di continuità operativa.
Criteri a livello dell’indice o della famiglia di indici
L’autorità competente può richiedere modifiche se la dichiarazione non chiarisce perché l’amministratore possa non rispettare uno o più requisiti o obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. I profili rilevanti comprendono il livello di controllo sulla fornitura dei dati e la loro affidabilità, la trasparenza delle consultazioni sulle modifiche metodologiche, il processo di segnalazione di manipolazioni o tentate manipolazioni, il codice di condotta per gli indici basati su dati di contributori, la capacità di riesame e rendicontazione della metodologia e, per i dati forniti da contributori vigilati, l’esistenza di controlli adeguati su accuratezza, integrità e affidabilità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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