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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/962

Regolamento delegato (UE) 2021/962 della Commissione del 6 maggio 2021 relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato proroga di un anno, fino al 18 giugno 2022, il periodo transitorio durante il quale alcuni contratti derivati OTC degli schemi pensionistici restano esclusi dall’obbligo di compensazione centrale. La proroga risponde alla constatazione che non sono ancora pienamente sviluppate soluzioni tecniche praticabili per la costituzione di margini di variazione, soprattutto in contante, da parte degli schemi pensionistici. Il provvedimento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Proroga di un anno del periodo transitorio che esenta taluni contratti derivati OTC degli schemi pensionistici dall’obbligo di compensazione centrale previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

Ambito di applicazione

Si applica agli schemi pensionistici e ai soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento, limitatamente ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria di tali schemi. L’intervento riguarda esclusivamente il regime transitorio dell’esenzione dall’obbligo di compensazione di cui all’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, nel contesto dell’Unione europea e con rilevanza ai fini del SEE. Il regolamento produce effetti immediati negli Stati membri in quanto direttamente applicabile.

Proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici nel regolamento EMIR

Il regolamento delegato (UE) 2021/962 interviene sul regime transitorio previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), prorogando di un anno l’esenzione dall’obbligo di compensazione centrale per alcuni contratti derivati OTC connessi agli schemi pensionistici. La misura è adottata alla luce delle difficoltà ancora esistenti nel reperimento e nella gestione dei margini di variazione, soprattutto in contante, e tiene conto delle relazioni della Commissione e dell’ESMA.

Contesto normativo e finalità

L’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevedeva un periodo transitorio in scadenza il 18 giugno 2021, durante il quale l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 non si applica a determinati derivati OTC degli schemi pensionistici e dei soggetti che forniscono copertura ai loro membri in caso di inadempimento. I considerando spiegano che tale esenzione temporanea era stata introdotta per evitare effetti negativi della compensazione centrale sulle prestazioni pensionistiche e per consentire lo sviluppo di soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione.

Valutazioni della Commissione e dell’ESMA

La Commissione richiama la propria relazione del 23 settembre 2020, nella quale si rileva che il mercato ha compiuto progressi e che alcuni schemi pensionistici hanno già iniziato, su base volontaria, a compensare centralmente parte dei propri derivati. Tuttavia, resta critica la gestione dei margini di variazione in contante nelle fasi di stress di mercato, quando le CCP possono richiedere importi elevati.

Anche l’ESMA, nella relazione del 17 dicembre 2020 predisposta in cooperazione con EIOPA, EBA e ESRB, conclude che sono state esaminate diverse soluzioni potenzialmente utili sia in condizioni normali sia in periodi di tensione, ma che tali soluzioni necessitano di ulteriore sviluppo e, in alcuni casi, di modifiche regolamentari. Sulla base di tali elementi, la Commissione ritiene necessario prorogare il regime transitorio per consentire il consolidamento delle soluzioni tecniche.

Contenuto dispositivo

L’unica disposizione sostanziale del regolamento è contenuta nell’articolo 1, che proroga il periodo transitorio fino al 18 giugno 2022. Non sono previste ulteriori modifiche al regime EMIR, né specifiche misure procedurali o sanzionatorie.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è adottato con carattere di urgenza per evitare incertezze giuridiche per gli schemi pensionistici in prossimità della scadenza originaria del periodo transitorio.

Disposizioni principali

Proroga del periodo transitorio

L’articolo 1 proroga fino al 18 giugno 2022 il periodo transitorio previsto all’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, durante il quale non si applica l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 a determinati contratti derivati OTC riconducibili agli schemi pensionistici.

Ragioni della proroga

I considerando evidenziano che la compensazione centrale può avere effetti negativi sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati e che, nonostante gli sforzi del mercato, permangono difficoltà operative, in particolare nella costituzione di margini di variazione in contante in situazioni di tensione di mercato.

Valutazioni di Commissione ed ESMA

La Commissione richiama la propria relazione del 23 settembre 2020 e la relazione ESMA del 17 dicembre 2020, dalle quali emerge che alcune soluzioni tecniche sono state esplorate ma necessitano di ulteriore sviluppo; per questo motivo viene ritenuta opportuna una proroga di un anno.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziaristrumenti derivatiprevidenza complementareinfrastrutture di mercatostabilità finanziaria

Testo integrale

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