Regolamento (UE) 2021/745
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione del 6 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga, in via tecnica e temporanea, i termini di approvazione di numerose sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando l’elenco contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura si giustifica con i ritardi nella valutazione dei dossier di rinnovo e con la necessità di disporre del tempo necessario per esaminare alcune proprietà di interferenza endocrina. Le nuove scadenze sono differenziate per gruppi di sostanze e si collocano principalmente al 31 maggio 2022, 30 giugno 2022, 31 luglio 2022 e 31 agosto 2022.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento, già considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e incluse nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Incide sugli operatori del settore fitosanitario e, in particolare, sui titolari di domande di rinnovo di approvazione presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Ha efficacia nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le proroghe riguardano solo le sostanze espressamente indicate e non disciplinano nuovi inserimenti o il rinnovo nel merito dell’approvazione.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dall’elenco contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è evitare che alcune approvazioni scadano prima della conclusione delle procedure di rinnovo, tenuto conto dei ritardi nella valutazione dei dossier e della necessità di completare anche l’analisi di talune proprietà di interferente endocrino.
Contesto normativo e motivazioni
I considerando chiariscono che le sostanze interessate sono già considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e che le relative domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Poiché la valutazione non si è conclusa nei tempi originari per ragioni non imputabili ai richiedenti, la Commissione ritiene necessario prorogare le approvazioni per evitare vuoti regolatori.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente le sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento, cioè quelle inserite nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’effetto pratico si riflette sugli operatori del settore dei prodotti fitosanitari, sui titolari delle domande di rinnovo e, in generale, sul mercato dei prodotti che utilizzano tali sostanze negli Stati membri.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La modifica non incide sul riconoscimento sostanziale delle sostanze, ma unicamente sulla data di scadenza della loro approvazione, che viene differita secondo gruppi omogenei di sostanze.
Sostanze con proroga al 30 giugno 2022
La scadenza dell’approvazione viene portata al 30 giugno 2022 per:
- famoxadone
- flumiossazina
Sostanze con proroga al 31 luglio 2022
La scadenza è prorogata al 31 luglio 2022 per:
- beflubutamid
- benthiavalicarb
- bifenazato
- boscalid
- captan
- dimetomorf
- etefon
- fluoxastrobin
- folpet
- formetanato
- metazaclor
- metribuzin
- milbemectin
- Paecilomyces lilacinus ceppo 251
- phenmedipham
- fosmet
- pirimifosmetile
- propamocarb
- prothioconazole
- s-metolachlor
Sostanze con proroga al 31 agosto 2022
La scadenza dell’approvazione viene portata al 31 agosto 2022 per:
- solfato di alluminio e ammonio
- silicato di alluminio
- carbonato di calcio
- biossido di carbonio
- estratto di melaleuca alternifolia
- residui di distillazione dei grassi
- acidi grassi da C7 a C20
- acido gibberellico
- gibberelline
- proteine idrolizzate
- solfato di ferro
- oli vegetali/olio di colza
- idrogenocarbonato di potassio
- sabbia di quarzo
- olio di pesce
- repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora
- feromoni di lepidotteri a catena lineare
- cimoxanil
- tebuconazolo
- urea
Sostanze con proroga al 31 maggio 2022
La scadenza viene prorogata al 31 maggio 2022 per:
- heptamaloxyloglucan
- flurocloridone
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento, non richiede atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, secondo quanto dettagliato nell’allegato del regolamento. La modifica consiste esclusivamente nella proroga delle date di scadenza dell’approvazione di specifiche sostanze attive.
Proroga per i dossier di rinnovo ancora in corso
Nei considerando si precisa che le domande di rinnovo sono state presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e che la valutazione è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti. Per evitare che l’approvazione scada prima della decisione sul rinnovo, il regolamento proroga i termini di approvazione.
Proroga per la valutazione degli interferenti endocrini
Per benthiavalicarb, carbonato di calcio, dimetomorf, etefon, fluoxastrobin, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea viene prevista una proroga ulteriore per consentire la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Nuove date di scadenza per gruppi di sostanze
L’allegato sostituisce le scadenze delle sostanze elencate: famoxadone e flumiossazina al 30 giugno 2022; bifenazato, milbemectin, etefon, captan, folpet, formetanato, dimetomorf, metribuzin, fosmet, propamocarb, pirimifosmetile, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, prothioconazole e metazaclor al 31 luglio 2022; solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, cimoxanil, tebuconazolo e urea al 31 agosto 2022; heptamaloxyloglucan e flurocloridone al 31 maggio 2022.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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