Regolamento (UE) 2021/1349
Regolamento delegato (UE) 2021/1349 della Commissione del 6 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per la valutazione di conformità da parte delle autorità competenti per quanto riguarda l’amministrazione obbligatoria di un indice di riferimento critico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce i criteri che le autorità competenti devono considerare per valutare se il trasferimento di un indice di riferimento critico a un nuovo amministratore, oppure la cessazione della sua fornitura, possa avvenire in modo ordinato e conforme al regolamento (UE) 2016/1011. I criteri riguardano continuità della vigilanza, capacità operativa del nuovo amministratore, accesso ai dati, pubblicazione, piani di trasferimento o cessazione, impatti legali, contabili, fiscali e di mercato. Il testo si applica dal 1o gennaio 2022 ed è adottato in coerenza con la disciplina sugli indici di riferimento introdotta dal regolamento (UE) 2019/2175.
Norme tecniche di regolamentazione per la valutazione, da parte delle autorità competenti, della conformità delle modalità di trasferimento o cessazione di un indice di riferimento critico nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1011.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti chiamate a valutare, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011, le modalità di amministrazione obbligatoria di un indice di riferimento critico, sia nel caso di trasferimento a un nuovo amministratore sia nel caso di cessazione della fornitura dell’indice. Riguarda quindi gli indici di riferimento critici utilizzati in strumenti finanziari, contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 1o gennaio 2022.
Indici di riferimento critici: criteri per trasferimento e cessazione
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/1011 definendo le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri di valutazione che le autorità competenti devono applicare nell’ambito dell’amministrazione obbligatoria di un indice di riferimento critico. La finalità è assicurare, da un lato, la continuità della vigilanza e della fornitura in caso di trasferimento a un nuovo amministratore e, dall’altro, una cessazione ordinata della fornitura quando il benchmark non possa più essere mantenuto.
Contesto normativo e finalità
Il testo si colloca nel quadro della disciplina europea sugli indici di riferimento, in particolare dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011. I considerando spiegano che l’autorità competente deve distinguere tra due scenari: trasferimento del benchmark a un nuovo amministratore oppure cessazione della sua fornitura. In entrambi i casi, l’obiettivo è evitare discontinuità per le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano l’indice e ridurre i rischi per il mercato, gli utenti e le infrastrutture finanziarie.
Trasferimento dell’indice di riferimento critico a un nuovo amministratore
L’articolo 1 impone una valutazione articolata delle modalità di trasferimento. L’autorità competente deve verificare anzitutto la posizione e la natura del nuovo amministratore proposto, incluso se si trovi nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, se sia un’entità sottoposta a vigilanza, se sia già autorizzato come amministratore di benchmark e se fornisca già altri indici di riferimento, con particolare attenzione ai possibili conflitti di interesse.
La valutazione deve riguardare anche la comunicazione effettuata dall’amministratore uscente verso contributori di dati, utenti e altri portatori di interessi, nonché l’eventuale svolgimento di consultazioni pubbliche. Centrale è poi il modo in cui il nuovo amministratore intende calcolare l’indice e gestire eventuali modifiche a metodologia, qualità dei dati, riesame della metodologia, politica di calcolo in emergenza, gestione degli errori e codice di condotta, garantendo in ogni caso la conformità al regolamento (UE) 2016/1011.
Devono inoltre essere esaminati l’accesso ai dati, compresi quelli storici, la robustezza e il collaudo delle infrastrutture informatiche, la continuità del gruppo dei contributori di dati e il rispetto del requisito di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1011. La valutazione comprende anche le modalità di pubblicazione dell’indice, la presenza di un piano dettagliato di trasferimento, i rischi legali, le implicazioni contabili e fiscali e l’impatto sulle infrastrutture di mercato, incluse le stanze di compensazione.
Cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico
L’articolo 2 disciplina la valutazione della cessazione della fornitura. L’autorità competente deve analizzare l’efficacia della procedura di cessazione predisposta dall’amministratore ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, verificando in particolare che essa indichi in modo chiaro le azioni necessarie per una cessazione ordinata e che sia adeguata alle circostanze concrete. Va considerata anche la data di elaborazione della procedura e dell’ultimo aggiornamento.
Un ruolo rilevante è attribuito ai piani scritti degli utenti previsti dall’articolo 28, paragrafo 2. L’autorità competente deve valutare se tali piani designino benchmark alternativi adeguati, se tali alternative coincidano o differiscano tra i vari utenti, se i benchmark alternativi siano stati adottati in classi di attività diverse e se gli eventi determinanti la cessazione siano coerenti tra i diversi piani. Se gli amministratori degli indici alternativi non sono ancora autorizzati, l’autorità competente deve valutare le condizioni della loro autorizzazione ai sensi dell’articolo 34 e l’eventuale necessità di un periodo di amministrazione obbligatoria per consentire tale autorizzazione.
Ulteriori criteri per valutare l’adeguatezza della cessazione
Oltre agli aspetti strettamente procedurali, l’autorità competente può prendere in considerazione l’impatto della cessazione sul mercato e sui contratti collegati. In particolare, può valutare il volume e il valore degli strumenti e contratti interessati, la loro durata o scadenza, la possibile prosecuzione dell’indice in un periodo transitorio o di liquidazione e la necessità di modifiche per mantenere il benchmark affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica misurata. Va inoltre considerato il rischio che la cessazione comporti inadempimenti o violazioni contrattuali.
Il regolamento richiede anche di valutare, ove possibile, se la cessazione possa avere gravi ripercussioni sull’integrità del mercato, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull’economia reale o sul finanziamento di famiglie e imprese, se la situazione configuri forza maggiore, la disponibilità di dati sufficienti sul mercato sottostante, le consultazioni svolte con gli interessati, i rischi legali, le implicazioni contabili e fiscali e l’impatto sulle infrastrutture di mercato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o gennaio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte.
Disposizioni principali
Criteri per il trasferimento a un nuovo amministratore
L’articolo 1 elenca i fattori che l’autorità competente deve valutare quando l’indice di riferimento critico è trasferito a un nuovo amministratore. Tra questi: ubicazione e status autorizzativo del nuovo amministratore, eventuali conflitti di interesse, sua qualità di utente o amministratore di altri benchmark, comunicazione a contributori e utenti, modalità di calcolo e modifiche della metodologia, accesso ai dati storici e correnti, test delle infrastrutture IT, continuità del gruppo dei contributori, modalità di pubblicazione, piano dettagliato di trasferimento, rischi legali, implicazioni contabili e fiscali e impatto sulle infrastrutture di mercato e sulle stanze di compensazione.
Criteri per la cessazione della fornitura
L’articolo 2 individua i criteri per valutare se la cessazione della fornitura dell’indice di riferimento critico avvenga in modo ordinato. L’autorità competente deve esaminare l’efficacia della procedura di cessazione prevista dall’amministratore ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, i piani scritti degli utenti ex articolo 28, paragrafo 2, l’eventuale adeguatezza degli indici alternativi designati, l’autorizzazione degli amministratori alternativi e la possibile necessità di un periodo di amministrazione obbligatoria per consentirne l’autorizzazione. Devono inoltre essere considerati gli effetti su integrità del mercato, stabilità finanziaria, consumatori ed economia reale, la possibile forza maggiore, i dati disponibili sul mercato sottostante, le consultazioni svolte, i rischi legali, le implicazioni contabili e fiscali e l’impatto sulle infrastrutture di mercato.
Valutazione supplementare in relazione a strumenti e contratti collegati
L’articolo 2, paragrafo 2, consente all’autorità competente di valutare anche l’appropriatezza della procedura di cessazione alla luce del portafoglio di strumenti e contratti collegati al benchmark, considerando volume e valore, durata e scadenza, eventuale prosecuzione del benchmark nel periodo transitorio o di liquidazione, eventuali modifiche necessarie per mantenerlo affidabile e rappresentativo e il rischio di inadempimento o violazione delle clausole contrattuali in caso di cessazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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