Sentenza del 10/02/2016 n. 2600 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - Fondo di previdenza complementare aziendale - Meccanismo impositivo di cui alla l. n. 482 del 1985 - Regime - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la tassazione applicata alle somme ricevute in forma di capitale a seguito della liquidazione della propria partecipazione al fondo previdenziale complementare aziendale. Sosteneva che, per la quota relativa al rendimento finanziario maturato entro il 31 dicembre 2000, dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, anziché la tassazione separata prevista dal d.P.R. n. 917 del 1986.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto e rinviando la causa a un'altra sezione della medesima Commissione. È stato stabilito che, per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, le somme maturate entro il 31 dicembre 2000 sono soggette alla tassazione separata solo per la quota di capitale, mentre sulla quota corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale accantonato si applica l'aliquota del 12,50%. Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà individuare e quantificare le diverse componenti della prestazione.
Norme richiamate
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Aliquota del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con la riduzione prevista dalla norma per gli anni successivi al decimo.
La ritenuta del 12,50% si applica, per le prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2000, esclusivamente alla quota qualificabile come rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato dal fondo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla quota di capitale della prestazione previdenziale maturata fino al 31 dicembre 2000 e, integralmente, alle somme maturate dal 1° gennaio 2001.
D.lgs. n. 124 del 1993
La data di entrata in vigore è rilevante per individuare il regime applicabile agli iscritti ai fondi di previdenza complementare aziendale secondo la disciplina esaminata dalla Corte.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011
Ha stabilito il criterio di distinzione tra sorte capitale e rendimento finanziario ai fini dell'applicazione della ritenuta del 12,50% o della tassazione separata.
Massime di principio
- Nelle prestazioni previdenziali complementari liquidate in capitale occorre distinguere tra sorte capitale, cioè gli accantonamenti collegati alla cessazione del rapporto di lavoro, e rendimento finanziario, cioè il guadagno netto prodotto dalla gestione del capitale sul mercato.
- Per gli iscritti al fondo prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, la quota di rendimento maturata entro il 31 dicembre 2000 può beneficiare dell'aliquota del 12,50%, mentre la sorte capitale resta soggetta a tassazione separata.
- Le somme maturate dal 1° gennaio 2001 sono assoggettate integralmente al regime della tassazione separata, senza applicazione della ritenuta del 12,50% prevista per il rendimento finanziario anteriore.
- Il contribuente deve poter dimostrare, o ottenere dal fondo, una quantificazione distinta delle componenti della prestazione; il giudice non può applicare automaticamente il 12,50% sull'intero importo liquidato.
- L'accoglimento del ricorso in Cassazione non comporta necessariamente il rimborso immediato: se è necessaria la ricostruzione contabile delle quote di capitale e rendimento, la causa viene rinviata al giudice di merito per il nuovo calcolo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →