Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13160/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per detenzione di hashish ai fini di cessione a terzi. I motivi dedotti erano due: primo, vizio di motivazione sulla ritenuta finalità di spaccio; secondo, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul mancato riconoscimento del minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché dirette a contestare la valutazione delle prove e il giudizio di merito sulla gravità del fatto e sulla pena, profili non sindacabili in legittimità se sorretti da motivazione congrua e non illogica. La sentenza d'appello era motivata con riferimento al confezionamento della sostanza in più involucri, alla disponibilità di denaro contante, al possesso di un coltello con tracce di hashish, alle precarie condizioni economiche dell'imputato, alla natura deperibile della sostanza, nonché al successivo arresto per un reato analogo e più grave, ritenuto indice della dedizione allo spaccio. Quanto alla pena, la Corte territoriale aveva tenuto conto del quantitativo di stupefacente e della personalità dell'imputato, incensurabile in cassazione perché sorretta da motivazione adeguata. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi investissero apprezzamenti di fatto e di prova rimessi al giudice di merito, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua sia sulla finalità di spaccio sia sulla determinazione della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La detenzione di hashish ai fini di cessione a terzi integra l'ipotesi di lieve entità dello spaccio, la cui configurabilità è desunta da elementi fattuali come confezionamento, quantità, disponibilità di denaro e ulteriori indici sintomatici dell'attività di spaccio.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Il successivo arresto per un reato in materia di stupefacenti, più grave, è stato valorizzato come elemento sintomatico della dedizione dell'imputato all'attività di detenzione e spaccio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o della prova, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La finalità di spaccio può essere inferita da una pluralità di indici fattuali convergenti, quali il confezionamento frazionato della sostanza, il possesso di denaro contante, la presenza di strumenti intrisi di stupefacente, le condizioni economiche incompatibili con l'uso personale e la natura della sostanza.
  • La quantificazione della pena è insindacabile in cassazione se il giudice di merito dà conto, con motivazione non illogica, dei criteri utilizzati, come quantità dello stupefacente e personalità dell'imputato, anche con riferimento a precedenti o fatti analoghi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.