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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19777/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 7/7/2023 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva (sentenza del 2/7/2021, irrevocabile il 22/3/2023) con pene sostitutive (detenzione domiciliare o semilibertà) ai sensi delle norme transitorie dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022. Il ricorrente articolava due motivi: (1) vizio per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che il giudice non aveva adeguatamente motivato il rigetto, in particolare rispetto alla gravità della condotta, al rischio di recidiva, all'idoneità delle misure e ai precedenti penali; richiamava i principi ispiratori della riforma (art. 20‑bis c.p.) per sostenere che il giudice avrebbe dovuto motivare in modo più stringente se negava le pene sostitutive. (2) Violazione dell'art. 545‑bis c.p.p., perché il giudice non avrebbe acquisito la relazione dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna prima di decidere.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Roma adeguata, specifica e logicamente congrua: il giudice dell'esecuzione aveva esaminato la condotta e i precedenti del condannato e, nell'ambito della discrezionalità, ha motivato in modo dettagliato il diniego delle pene sostitutive. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che l'art. 545‑bis c.p.p. non è applicabile al caso di istanze presentate in base all'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, ossia alla disciplina transitoria applicabile alle sentenze irrevocabili pronunciate prima dell'entrata in vigore della riforma; pertanto non v'era obbligo di acquisire la relazione dell'UEPE. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 150 del 2022, art. 95

    art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    Norma transitoria che consente al giudice dell'esecuzione, entro i limiti temporali indicati, di sostituire pene detentive non superiori a quattro anni pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della riforma; la Corte ha ritenuto che la disciplina transitoria sia esclusiva e che, per tale ragione, non si applichi l'art. 545‑bis c.p.p.

  • codice penale, art. 20‑bis

    Disposizione introdotta dal d.lgs. n. 130/2022 sulle pene sostitutive per pene detentive brevi; evocata dal ricorrente per il quadro sistematico della riforma. La Corte ha condiviso i principi astratti ma ha ritenuto che l'esercizio della discrezionalità del giudice del merito, adeguatamente motivato, non fosse viziato.

  • legge n. 689 del 1981 (Capo III)

    Capo III legge n. 689/1981

    Normativa storica sulle pene sostitutive cui la riforma ha apportato modifiche; la sentenza valuta l'applicazione delle pene sostitutive nel quadro della riforma transitoria.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Ground di cassazione per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che non ricorresse, perché l'ordinanza impugnata risultava dotata di motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Ground di cassazione per violazione di norme processuali; utilizzato dal ricorrente in relazione all'art. 545‑bis, ma la Corte lo ha ritenuto infondato per l'inapplicabilità dell'art. 545‑bis nel contesto transitorio dell'art. 95 d.lgs. 150/2022.

  • codice di procedura penale, art. 545‑bis

    Regola le modalità e l'acquisizione di elementi (es. relazione UEPE) quando, dopo l'entrata in vigore della riforma, il giudice della cognizione applica pene detentive non superiori a quattro anni e sussistano condizioni per la sostituzione; la Corte ha ritenuto che tale articolo non si applicasse alle istanze basate sulla disciplina transitoria dell'art. 95.

  • costituzione, art. 27

    Principio di finalità rieducativa della pena richiamato dal ricorrente per sostenere la preferenza delle pene alternative; la Corte lo ha considerato nel quadro della valutazione, ma ha ritenuto compatibile il diniego con la necessaria motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione motiva specificamente e con riferimento a condotta e precedenti, la Cassazione non rivede la valutazione discrezionale se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • Le disposizioni transitorie (es. art. 95 d.lgs. 150/2022) possono escludere l'applicazione di procedure previste per la disciplina ordinaria (es. art. 545‑bis c.p.p.); bisogna verificare sempre la portata temporale e soggettiva della norma invocata.
  • Il richiamo ai principi sistematici della riforma (finalità rieducativa e preferenza per pene alternative) non annulla il potere discrezionale del giudice: il richiedente deve fornire elementi concreti che rendano illogico o insufficiente il motivo del diniego.
  • In sede di cassazione la contestazione deve mirare a profili di diritto o a macroscopiche incoerenze logiche nella motivazione; il riesame dei fatti o della valutazione probatoria è limitato.
  • Se si richiede la sostituzione della pena in base a norme transitorie, valutare preventivamente se la normativa applicabile impone specifici adempimenti (es. acquisizione di relazioni UEPE) o se tali adempimenti riguardano solo la disciplina ordinaria successiva alla riforma.

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