Ordinanza n. 752/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della nota del GSE, trasmessa a mezzo PEC, in data 23.3.2026, recante “Compensazione dei documenti emessi dal GSE”, con la quale il Gestore informava la ricorrente che – con riferimento al D.L. 4/2022, “… verrà effettuata la compensazione tra gli importi che deve corrispondere al GSE (primo prospetto) e gli importi dei pagamenti in Suo favore (secondo prospetto) per un importo complessivo di euro 4.254,43 riferibili: (i) quanto all’importo di euro 2.530,17 alla convenzione E01L278036907, avente numero di documento 202654145369 e (ii) quanto all’importo di euro 1.760,62, alla convenzione E01L238798907 avente numero di documento 202654145368; della nota del GSE, trasmessa a mezzo PEC in data 20.4.2026, recante “Compensazione dei documenti emessi dal GSE”, con la quale il Gestore informava la ricorrente che “… verrà effettuata la compensazione tra gli importi che deve corrispondere al GSE (primo prospetto) e gli importi dei pagamenti in Suo favore (secondo prospetto)” per un importo complessivo di euro 7.108,88, riferibili: (i) quanto all’importo di euro 2.891,95 alla convenzione E01L238798907, avente numero di documento 202654368810 e (ii) quanto all’importo di euro 4.216,93, alla convenzione E01L278036907 avente numero di documento 202654368811; della nota del GSE, trasmessa a mezzo di posta elettronica in data 16.5.2026, recante “Avviso di pagamento GSE - Convenzione: E01L278036907 Pratica n. 813495” con la quale il Gestore informava la ricorrente di aver provveduto alla compensazione: (i) dell’importo di euro 4.048,73 (relativo alla fattura GSE del 4.5.2026) e (ii) dell’importo di euro 1.564,14 (relativo alla fattura GSE del 6.5.2026); della nota del GSE, trasmessa a mezzo di posta elettronica, in data 16.5.2026, recante “Avviso di pagamento GSE - Convenzione: E01L278036907 Pratica n. 813495” con la quale il Gestore informava la ricorrente di aver provveduto alla compensazione: (i) dell’importo di euro 5.903,71 (relativo alla fattura GSE del 4.5.2026) e (ii) dell’importo di euro 1.638,22 (relativo alla fattura GSE del 6.5.2026); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non cognito (e, in particolare, per quanto di ragione e di interesse, (i) della deliberazione 21 giugno 2022 266/2022/r/eel recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” nella parte in cui prevede che ciascun produttore rilasci una dichiarazione volta a indicare se l’energia immessa in rete è stata ceduta nell’ambito di uno o più contratti conclusi prima del 27 gennaio 2022 e se i prezzi applicati sono o meno collegati alle oscillazioni del mercato (art. 3.3) ed equipara la mancata presentazione di tale dichiarazione alla situazione in cui “non siano presenti tali contratti” (art. 3.6), (ii) delle regole tecniche art.15-bis del dl 27 gennaio 2022 n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022 n. 25 (aggiornamento del 23/06/2023)” nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della DSAN possa avvenire anche attraverso l’utilizzo di canali di comunicazione certificati al di fuori del portale telematico ivi indicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note e avvisi del GSE relativi alla compensazione e al recupero di importi connessi alla restituzione degli extraprofitti ai sensi dell’art. 15-bis d.l. n. 4/2022
Esito
Favorevole al resistente (autorità e gestore energetico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, diverse comunicazioni del GSE con cui venivano preannunciate o effettuate compensazioni tra somme dovute al GSE e pagamenti spettanti alla produttrice, per complessivi importi indicati nelle comunicazioni, in relazione a due convenzioni. Sono stati inoltre contestati, per quanto di interesse, la deliberazione ARERA 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL, nella parte relativa alla dichiarazione concernente i contratti di cessione dell’energia anteriori al 27 gennaio 2022 e all’equiparazione della mancata dichiarazione all’assenza di tali contratti, nonché le regole tecniche sull’art. 15-bis d.l. n. 4/2022, nella parte in cui non prevedono l’invio della DSAN mediante canali di comunicazione certificati diversi dal portale telematico indicato. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato, anzitutto, che il ricorso e la domanda cautelare riguardano principalmente atti del GSE, quali avvisi di pagamento e di compensazione, rispetto ai quali è almeno dubbia sia la diretta impugnabilità sia la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa. Ha inoltre osservato che non risulta tempestivamente impugnata la nota con cui gli impianti della ricorrente erano stati inclusi nel perimetro applicativo dell’art. 15-bis d.l. n. 4/2022. La cautela è stata comunque ritenuta priva del periculum in mora, poiché non sono stati allegati elementi idonei a dimostrare un serio rischio di fallimento derivante dalla restituzione degli extraprofitti. Il giudice ha aggiunto che l’operatore, considerato il tempo di maturazione della pretesa, avrebbe dovuto predisporre tempestivamente misure gestionali e organizzative per fronteggiarla e che il pregiudizio, essendo di natura economica, sarebbe integralmente risarcibile in caso di esito favorevole del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna controparte costituita.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
La disposizione costituisce il perimetro normativo della pretesa di restituzione degli extraprofitti e dell’inclusione degli impianti della ricorrente nel relativo meccanismo.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta per le criticità relative alla diretta impugnabilità e alla giurisdizione, per l’assenza di periculum in mora e per la risarcibilità del pregiudizio economico.
deliberazione ARERA 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/EEL
È contestata nella parte concernente la dichiarazione sui contratti di cessione dell’energia anteriori al 27 gennaio 2022 e gli effetti della mancata presentazione.
regole tecniche sull’art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, aggiornamento 23 giugno 2023
Sono contestate nella parte in cui prevedono la comunicazione della DSAN tramite il portale telematico senza contemplare canali di comunicazione certificati alternativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa di avvisi di pagamento o di compensazione emessi da un gestore possono costituire una questione preliminare ostativa alla concessione della misura cautelare quando tali atti non risultino immediatamente lesivi o siano espressione di rapporti patrimoniali.
- La mancata tempestiva impugnazione dell’atto che determina l’inclusione di un operatore nel perimetro applicativo di una disciplina amministrativa pregiudica la possibilità di ottenere tutela cautelare contro i successivi atti meramente applicativi, salvo quanto ulteriormente accertabile nel merito.
- Il periculum in mora non può essere desunto dalla sola esposizione a un esborso economico: occorre allegare e dimostrare elementi concreti dai quali risulti un pregiudizio grave e irreparabile, quale il serio rischio di fallimento.
- Il pregiudizio esclusivamente patrimoniale e integralmente reintegrabile mediante ristoro economico, in caso di accoglimento del ricorso, non integra di regola il requisito dell’irreparabilità richiesto per la tutela cautelare.
- L’operatore economico soggetto a una pretesa amministrativa la cui maturazione si protrae nel tempo è tenuto a una qualificata diligenza, comprensiva dell’adozione tempestiva di misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare gli effetti economici prevedibili.
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