Sentenza n. 886/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: complesso di titoli edilizi, autorizzazioni paesaggistiche e atti amministrativi legittimanti l’ampliamento e la ristrutturazione di capannoni commerciali, nonché la successiva voltura del provvedimento autorizzativo unico
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni hanno originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale per effetto dell’opposizione del Comune e della società controinteressata. Sono stati impugnati, tra gli altri, un atto endoprocedimentale edilizio, il provvedimento autorizzativo unico, la voltura dello stesso, permessi di costruire in sanatoria, autorizzazioni paesaggistiche, il parere e l’autorizzazione della Soprintendenza, nonché ulteriori atti urbanistico-edilizi e paesaggistici presupposti o conseguenziali. Le parti resistenti e la controinteressata hanno eccepito la carenza di legittimazione e interesse ad agire, la tardività del ricorso e l’originario difetto di interesse, anche in ragione dell’annullamento in autotutela di alcuni atti. Il TAR ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l’interesse delle associazioni alla tutela degli interessi ambientali in senso ampio, comprendenti anche beni culturali, paesaggio urbano e qualità della vita. Ha escluso la tardività, individuando il dies a quo nella conoscenza acquisita mediante accesso agli atti del 23 aprile 2021, e ha escluso l’originario difetto di interesse, poiché l’impugnazione era stata proposta prima degli annullamenti in autotutela, i quali non riguardavano tutti gli atti e non si erano consolidati nei loro effetti. Nel corso del giudizio, tuttavia, una convenzione di cessione in permuta delle aree, preceduta da una deliberazione consiliare, ha comportato la sostanziale eliminazione del progetto edilizio e la definitiva mancata realizzazione dell’intervento. Le ricorrenti non hanno dedotto né conservato un interesse risarcitorio o altra utilità concreta conseguibile dalla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. L’eliminazione del progetto edilizio mediante la permuta delle aree e gli atti convenzionali successivi ha fatto venir meno ogni utilità concreta ottenibile dall’eventuale annullamento degli atti impugnati. Il giudice ha escluso che residuasse un interesse alla verifica della legittimità della convenzione tra Comune e società, poiché tale atto non era oggetto del giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, il TAR ha svolto una sommaria delibazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando l’annullamento in autotutela di alcuni atti, gli sviluppi della vicenda e i profili di criticità emersi in relazione all’intervento edilizio. Il Comune di Barletta è stato condannato al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti l’avviso della possibile dichiarazione d’improcedibilità prima di decidere.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Indicato quale base normativa dell’autorizzazione paesaggistica impugnata, senza essere oggetto di decisione nel merito.
art. 21 d.lgs. 42/2004
Indicato quale base normativa dell’autorizzazione della Soprintendenza all’esecuzione dei lavori, senza essere oggetto di decisione nel merito.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di diniego della Soprintendenza, senza scrutinio nel merito.
art. 17 l.r. Puglia n. 24/2015
Richiamato in relazione a una possibile autorizzazione formatasi tacitamente, senza scrutinio nel merito.
Massime di principio
- La legittimazione e l’interesse delle associazioni riconosciute alla tutela ambientale possono estendersi alla salvaguardia del paesaggio, dei beni culturali, dei centri storici e della qualità della vita, intesi come valori caratterizzanti uno specifico ambito territoriale.
- Il termine per impugnare provvedimenti non conosciuti decorre dalla conoscenza effettiva acquisita mediante accesso agli atti, quando tale accesso consenta al ricorrente di percepire l’esistenza e il contenuto lesivo degli atti.
- L’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione; l’annullamento successivo di alcuni atti non determina un originario difetto di interesse, soprattutto quando non coinvolga tutti gli atti impugnati e non abbia prodotto effetti definitivi.
- Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, per effetto di fatti o atti sopravvenuti, l’intervento amministrativo contestato sia definitivamente eliminato o non possa più essere realizzato e dall’eventuale decisione non derivi alcuna utilità concreta, neppure risarcitoria.
- La verifica sommaria della soccombenza virtuale ai fini delle spese non comporta la decisione nel merito della legittimità degli atti impugnati e può tenere conto dell’annullamento in autotutela di alcuni provvedimenti e dei profili di criticità emersi nella vicenda.
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