Sentenza n. 6466/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, n. 11415 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto alla liquidazione dell’IFR sull’intera anzianità di servizio e, in subordine, del diritto al calcolo del TFS sull’ultima retribuzione percepita
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR sostenendo che il rapporto di lavoro della dante causa fosse unico e ininterrotto e che, alla cessazione del servizio, dovesse applicarsi il regime dell’IFR vigente per il personale dell’AGCM sull’intera anzianità maturata presso l’Anac, senza suddivisione tra il periodo anteriore e quello successivo al 31 dicembre 2019. Hanno dedotto la violazione dell’art. 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995, dell’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, del principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio e del d.P.R. n. 1032 del 1973. In subordine, hanno sostenuto che il TFS relativo al periodo anteriore al 1° gennaio 2020 dovesse essere calcolato sull’ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto, anziché sulla retribuzione al 31 dicembre 2019. È stata inoltre lamentata l’omessa pronuncia e comunque la mancata corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria sul differimento temporale della liquidazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alle domande principale, ha ritenuto che l’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017, imponendo che dall’attuazione della disciplina organizzativa dell’Anac non derivino maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisca un canone ermeneutico vincolante. La delibera Anac n. 87 del 2020, adottata in via transitoria mediante rinvio alla disciplina di quiescenza dell’AGCM per quanto compatibile, individua nel 1° gennaio 2020 il momento iniziale del servizio utile ai fini dell’IFR. Non si tratta quindi di applicazione retroattiva dell’IFR, ma di successione nel tempo di due regimi, con separazione del trattamento relativo ai periodi anteriori e posteriori a tale data. Il Collegio ha inoltre rilevato che il mutamento del regime previdenziale e del fondo di riferimento impedisce di applicare il principio di infrazionabilità del trattamento di fine servizio: l’unica indennità commisurata al servizio complessivo presuppone la permanenza dell’iscrizione al medesimo fondo, non riscontrabile nella fattispecie. È stata quindi respinta anche la domanda subordinata, poiché il parametro dell’ultima retribuzione previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 deve essere coordinato con la permanenza dell’iscrizione al fondo; inoltre, il calcolo sull’ultima retribuzione avrebbe comportato una duplicazione degli incrementi retributivi già rilevanti ai fini dell’IFR. Infine, la censura relativa a interessi e rivalutazione è stata ritenuta infondata, se non inammissibile per genericità, poiché la domanda era stata formulata senza precisare la decorrenza e gli appellanti non avevano assolto l’onere di provare il superamento dei termini applicabili alla liquidazione del TFS. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 52-quater d.l. n. 50/2017
dall’attuazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica
La clausola di invarianza finanziaria costituisce un canone ermeneutico vincolante e impone di interpretare la disciplina dell’Anac in modo da non attribuire il diritto a maggiori oneri per la finanza pubblica.
delibera Anac 29 gennaio 2020, n. 87
La disciplina transitoria rinvia al regime di quiescenza del personale AGCM, ma individua nel 1° gennaio 2020 il limite temporale del servizio utile ai fini dell’IFR e della compatibilità del rinvio.
art. 3 d.P.R. n. 1032/1973
Il riferimento all’ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti opera nel presupposto della permanenza dell’iscrizione al medesimo fondo; il principio di infrazionabilità non si applica quando mutano regime previdenziale e fondo di riferimento.
art. 2, comma 28, legge n. 481/1995
È richiamato dagli appellanti a sostegno della pretesa, ma il Consiglio di Stato non ne ricava una disciplina idonea a superare la distinzione temporale tra i regimi di trattamento di fine rapporto.
Massime di principio
- Quando una riforma dell’ordinamento del personale di un’autorità indipendente contiene una clausola di invarianza finanziaria, tale clausola vincola l’interpretazione delle disposizioni attuative e impedisce di riconoscere trattamenti che producano maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Il rinvio transitorio alla disciplina previdenziale di un’altra autorità, disposto per quanto compatibile e con decorrenza espressamente individuata, non comporta l’applicazione del nuovo regime sull’intera anzianità pregressa, ma opera dal momento temporale stabilito dalla disciplina transitoria.
- Il principio di infrazionabilità dell’indennità di fine servizio, che consente la liquidazione di un’unica prestazione sul servizio complessivo, presuppone la continuità dell’iscrizione del dipendente al medesimo fondo previdenziale; il mutamento del regime previdenziale e del fondo consente la liquidazione separata secondo i diversi periodi di servizio.
- La regola che assume quale base del trattamento di fine servizio l’ultima retribuzione percepita deve essere coordinata con la permanenza dell’iscrizione al fondo e non può essere utilizzata per valorizzare nuovamente incrementi retributivi già considerati ai fini di un diverso trattamento relativo al periodo successivo.
- Nel processo amministrativo, la domanda relativa a interessi e rivalutazione deve indicare con sufficiente precisione la decorrenza e i presupposti del ritardo; in applicazione del principio dispositivo, il giudice non è tenuto a ricostruire d’ufficio i fatti costitutivi della pretesa accessoria non allegati e provati dalla parte.
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