Sentenza del 30/11/2018 n. 2779 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - fattura - presunzione di effettività dell'operazione rappresentata - sussiste. IVA - operazione inesistente - onere della prova - spetta all'ufficio - elemento indiziario - non è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto, con riconoscimento della presunzione di effettività delle operazioni documentate dalle fatture regolari. La contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta insufficiente perché basata su un singolo elemento indiziario, ossia gli asseriti "codici di giro", non adeguatamente corroborato da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la pretesa dell'Ufficio di disconoscere le operazioni ai fini IVA, ritenendole inesistenti sulla base di elementi ritenuti indicativi della falsità delle fatture, tra cui la presenza di asseriti "codici di giro" soltanto su alcuni esemplari. Il principio affermato è che una fattura regolarmente emessa e conforme ai requisiti dell'art. 21 del d.P.R. 633/1972 fa presumere l'effettività e la genuinità dell'operazione. Spetta quindi all'Ufficio fornire la prova contraria dell'inesistenza, anche mediante una pluralità di elementi indiziari coerenti e convergenti, non essendo sufficiente fondarsi su mere ipotesi di verosimiglianza o su elementi isolati e inconcludenti.
Norme richiamate
Art. 21, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La fattura che contiene i requisiti previsti dalla legge costituisce un elemento presuntivo dell'effettività e genuinità dell'operazione rappresentata, salvo che l'Ufficio fornisca prova contraria.
Massime di principio
- In presenza di fatture formalmente regolari, l'Amministrazione finanziaria non può disconoscere l'operazione basandosi soltanto su sospetti, ipotesi di non verosimiglianza o anomalie isolate.
- Per contestare un'operazione come oggettivamente inesistente, l'Ufficio deve fornire elementi indiziari plurimi, coerenti e convergenti, idonei a dimostrare che l'operazione non si è mai verificata.
- Il contribuente beneficia della presunzione derivante dalla regolare fatturazione, ma deve comunque conservare documentazione e prove dell'effettiva esecuzione dell'operazione, come contratti, ordini, pagamenti, documenti di trasporto e corrispondenza commerciale.
- Un elemento meramente formale o anomalo, considerato isolatamente, non è normalmente sufficiente a dimostrare l'inesistenza dell'operazione né a negare la detrazione IVA.
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