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Sentenza

Sentenza n. 239/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Treviso prot. n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2025, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2015; nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni causati dall’adozione del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202500619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di presa in carico nel sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel luglio 2023, aveva manifestato il 10 agosto 2023 la volontà di chiedere protezione internazionale, dichiarando lo stato di indigenza, e aveva successivamente rappresentato anche precarie condizioni di salute. L’Amministrazione non aveva disposto l’accoglienza, nonostante il ricorrente fosse costretto a vivere in ripari di fortuna e a usufruire di una mensa della Caritas. A seguito di una diffida, la Prefettura aveva rigettato l’istanza con due motivazioni: la mancata acquisizione della dichiarazione di indigenza e la necessità di dare priorità ai migranti giunti in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare. Il ricorrente deduceva: violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, sostenendo che le misure di accoglienza dovessero essere assicurate dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e per tutta la durata del procedimento; illegittimità del diniego fondato sull’indisponibilità dei posti, anche alla luce della possibilità di ricorrere a strutture temporanee ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015; violazione dei principi costituzionali concernenti l’accoglienza e la dignità dei richiedenti asilo e dell’art. 43 d.lgs. n. 142/2015; difetto di istruttoria, poiché la dichiarazione di indigenza risultava già acquisita presso la Questura. Domandava inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata tempestiva accoglienza.

La decisione

Durante il giudizio, in esecuzione di un decreto cautelare, l’Amministrazione disponeva l’inserimento del ricorrente in un Centro di Accoglienza Straordinario. Tale sopravvenienza soddisfaceva integralmente l’interesse all’annullamento e determinava la cessazione della materia del contendere su tale domanda. La domanda risarcitoria era invece accolta parzialmente. Il TAR ha ritenuto che la mancata tempestiva concessione dell’accoglienza violasse l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, secondo cui le misure si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, e che la condotta dell’Amministrazione fosse colposa, avendo essa insistito sulla priorità accordata ai migranti provenienti da salvataggi in mare. È stato riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente al pocket money non erogato, pari a 2,50 euro giornalieri, per il periodo dal 10 agosto 2023 al 13 febbraio 2025, data del diniego, per 553 giorni e complessivi 1.382,50 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il risarcimento è stato escluso per il periodo successivo al diniego e fino all’ammissione in accoglienza, poiché il ricorrente aveva atteso sessanta giorni prima di impugnare l’atto, violando l’onere di cooperazione e aggravando il danno evitabile secondo l’art. 1227, comma 2, c.c. e l’art. 30, comma 3, c.p.a. Il danno non patrimoniale è stato negato per difetto di allegazione e prova del concreto pregiudizio, non potendo essere riconosciuto in re ipsa né liquidato equitativamente in assenza dei presupposti. Nulla è stato disposto sulle spese di lite per il regime applicabile al patrocinio a spese dello Stato nei confronti di un’Amministrazione statale; è stato tuttavia liquidato al difensore del ricorrente, a titolo di gratuito patrocinio, l’importo di 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015

    Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale

    La mancata tempestiva concessione dell’accoglienza, a fronte della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e dello stato di indigenza, integra violazione di legge e fonda la responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    È richiamato dal ricorrente quale disposizione che consente al prefetto di disporre l’accoglienza in strutture temporanee in caso di indisponibilità di posti.

  • art. 43 d.lgs. n. 142/2015

    È richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di comportamenti discriminatori basati sulla condizione dello straniero.

  • art. 1227, comma 2, cod. civ.

    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza

    Il danno risarcibile è limitato a quello non evitabile dal creditore con una condotta diligente; il ritardo nell’impugnazione del diniego ha escluso il risarcimento del periodo successivo all’adozione dell’atto.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti

    Il giudice deve considerare il comportamento complessivo delle parti e non può risarcire i danni evitabili mediante il tempestivo utilizzo degli strumenti di tutela.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Concorre a fondare l’onere del danneggiato di allegare e provare il danno non patrimoniale.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Concorre a fondare l’onere probatorio gravante sul ricorrente in ordine al danno non patrimoniale.

  • art. 2697, comma 1, cod. civ.

    Il soggetto che pretende il risarcimento deve provare i fatti costitutivi del danno dedotto.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine massimo di sessanta giorni per l’azione di annullamento è valorizzato ai fini della valutazione della tempestività della condotta del danneggiato e della limitazione del danno risarcibile.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    La regola del pagamento delle spese a favore dello Stato non è applicata quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale

    La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio tiene conto dei valori medi tariffari e dell’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.

    Fondano la liquidazione del compenso del difensore nell’ambito della sentenza con natura di decreto collegiale di liquidazione.

  • art. 168 d.P.R. n. 115/2002

    Concorre a qualificare la statuizione di liquidazione del compenso come decreto collegiale di liquidazione.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    La liquidazione del compenso è separatamente opponibile.

Massime di principio

  • Le misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015 devono essere applicate dal momento in cui il richiedente manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, quando ricorrano le condizioni sostanziali per l’accoglienza; la mancata tempestiva attivazione può integrare violazione di legge e colpa dell’Amministrazione.
  • La sopravvenuta ammissione del richiedente al sistema di accoglienza, quando soddisfa integralmente l’interesse perseguito con la domanda di annullamento, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale domanda, senza impedire l’esame della domanda risarcitoria.
  • Nel determinare il danno risarcibile da mancata accoglienza, il giudice deve escludere il pregiudizio che il richiedente avrebbe potuto evitare mediante l’ordinaria diligenza e il tempestivo esperimento degli strumenti di tutela, compresa l’impugnazione dell’atto lesivo.
  • Il danno non patrimoniale derivante dalla mancata accoglienza non è riconoscibile in re ipsa: il richiedente deve allegare e provare l’effettivo pregiudizio, anche mediante presunzioni semplici; la liquidazione equitativa non può supplire alla totale mancanza di prova del quantum.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriDanno da provvedimento illegittimoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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