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Ordinanza

Ordinanza n. 4590/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'accertamento delle lesioni tutte sofferte dall’individuato militare [riconosciute nella misura del 30% per effetto del Decreto – doc. 2/d, e concessione della pensione privilegiata – e oggetto di domanda privilegiata indiretta – doc. 4/i], e di ogni altro profilo di danno, fino all'exitus in data 27.08.2021, comprese tutte le altre infermità per le quali sono state avanzate domande di causa di servizio [compresa la disapplicazione / declaratoria di violazione dei diritto soggettivi del defunto in ordine ai provvedimenti di rigetto della causa di servizio – cancro alla prostata – doc. 4/c etc.] con accertamento e declaratoria della morte in data 27.08.2021 per causa di servizio, anche ai fini del risarcimento del danno, sia del fondamento della domanda di pensione indiretta di privilegio - doc. 4/i - e per ogni altro profilo già fatto valere in sede amministrativa e in subordine, in ogni caso, con la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno quantomeno per le lesioni e le infermità già oggetto di riconoscimento – doc. 2/d - con quantificazione equitativa dei danni.

Giustizia amministrativa202302556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Dinieghi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, compreso l’adenocarcinoma prostatico, nonché mancata rivalutazione delle infermità già riconosciute

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli eredi hanno proposto, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., un’azione risarcitoria iure hereditatis per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal congiunto, primo maresciallo dell’Esercito, deceduto il 27 agosto 2021. La domanda è fondata sull’asserito nesso causale tra le infermità e l’attività di servizio militare, svolta anche quale pilota osservatore di elicotteri in missioni operative e addestrative all’estero, comprese missioni in Libano, Kosovo e Iraq, con esposizione a esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e dall’ossidazione di metalli pesanti, anche in relazione all’impiego di munizioni contenenti uranio impoverito. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di tutte le infermità, della riconducibilità a servizio del decesso, dell’illegittimità del diniego relativo al carcinoma prostatico e il risarcimento dei danni, inclusi danno biologico, danno biologico terminale, danno morale catastrofale, danno morale ed esistenziale. In subordine, hanno chiesto il risarcimento per le sole infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e la rivalutazione della categoria pensionistica. Il TAR ha rilevato che la documentazione prodotta non consentiva di ricostruire integralmente le valutazioni e gli esiti amministrativi relativi alla dipendenza da causa di servizio delle singole patologie. In particolare, il decreto di concessione della pensione privilegiata di ottava categoria non individuava specificamente le infermità riconosciute; erano inoltre presenti il diniego dei benefici di cui al d.P.R. n. 243/2006 per l’adenocarcinoma prostatico e il decreto di rigetto per intempestività della domanda di pensione privilegiata relativa alla medesima patologia.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dei ricorrenti, imponendo il deposito, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, della documentazione complessiva relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del militare e ai dinieghi contestati, comprese le determinazioni finali degli uffici competenti e gli atti del procedimento, con particolare riferimento ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio. Ha inoltre richiesto un apposito indice e una corretta leggibilità e numerazione dei documenti nel fascicolo telematico. L’udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 3 giugno 2026. È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione risarcitoria proposta dagli eredi iure hereditatis; la decisione non contiene ancora una valutazione nel merito dei relativi presupposti.

  • d.P.R. n. 243/2006

    È richiamato in relazione alla domanda di concessione dei benefici connessi all’infermità costituita dall’adenocarcinoma prostatico, domanda respinta dall’amministrazione in ragione della ritenuta natura non a lunga latenza della patologia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la domanda risarcitoria proposta contro una pubblica amministrazione presuppone l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di più infermità, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire la documentazione completa delle determinazioni amministrative, degli atti procedimentali e dei pareri presupposti, se la produzione di parte non consente di individuare con precisione le patologie riconosciute e quelle oggetto di diniego.
  • La sola concessione di una pensione privilegiata, qualora il relativo decreto non individui specificamente le infermità riconosciute, non è sufficiente a ricostruire in modo completo l’oggetto e l’estensione del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria.
  • In presenza di una contestazione relativa al diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la ricostruzione istruttoria deve comprendere anche le determinazioni finali dell’amministrazione e i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, quali atti rilevanti per valutare la fattispecie dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoIstruttoria processualeCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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