Sentenza del 15/09/2017 n. 21405 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità di costi di marketing e pubblicità sostenuti da Tele2 Italia e riaddebitati da società del gruppo, ritenendoli non inerenti, antieconomici e collegati a un meccanismo elusivo ai fini IVA. Contestava inoltre la motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La società, con ricorso incidentale, lamentava invece l'insufficiente motivazione sul disconoscimento di ulteriori costi addebitati dalla controllante Tele2 Europa, relativi a spese di manutenzione e pubblicità sostenute nell'interesse delle società operative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la scelta della società di assumere a proprio carico, a puro costo, le spese sostenute dalla consociata potesse rientrare nella strategia commerciale dell'impresa e non fosse sindacabile dal Fisco in assenza di ulteriori elementi dimostrativi di finalità estranee alla gestione aziendale. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché nuova, la censura sull'abuso del diritto e comunque ha rilevato la mancata indicazione di uno specifico risparmio fiscale. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale della società, rilevando che la CTR non aveva adeguatamente esaminato la documentazione e le deduzioni relative ai costi della controllante. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, oggi art. 109, comma 5
La norma disciplina la deducibilità dei componenti negativi di reddito in relazione alla loro inerenza all'attività d'impresa.
La Corte ha ritenuto deducibili i costi perché collegati a servizi di marketing e pubblicità effettivamente destinati all'attività della società. La maggiore onerosità dell'operazione non è sufficiente, da sola, a escludere l'inerenza, soprattutto quando dipende da una scelta commerciale reale e documentata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La disposizione riguarda il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati nell'esercizio dell'impresa.
Anche ai fini IVA, il controllo deve concentrarsi sul collegamento effettivo delle operazioni con l'attività economica e non può trasformarsi in una valutazione delle opportunità commerciali dell'impresa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4
La disposizione disciplina, secondo la normativa allora applicabile, la territorialità delle prestazioni di servizi.
Il richiamo era collegato alla fatturazione dei servizi pubblicitari da parte di soggetti esteri senza applicazione dell'IVA italiana. Tuttavia la relativa censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6
La disposizione prevede sanzioni relative a violazioni in materia di documentazione e registrazione delle operazioni ai fini IVA.
La Corte non ha esaminato nel merito la violazione prospettata, poiché la questione era stata introdotta per la prima volta in cassazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni riguardano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo.
Il ricorso principale è stato respinto perché le censure non coglievano la reale ratio della sentenza o miravano a una rivalutazione delle scelte imprenditoriali. Il ricorso incidentale è stato accolto per motivazione insufficiente su un punto decisivo.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può contestare costi manifestamente sproporzionati o privi di una giustificazione razionale, ma non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'imprenditore sulle strategie commerciali.
- L'antieconomicità non comporta automaticamente l'indeducibilità: occorrono elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino l'assenza di inerenza, la fittizietà dell'operazione o una finalità estranea all'attività d'impresa.
- La deducibilità è più facilmente riconoscibile quando i servizi sono effettivi, documentati, riferibili all'attività aziendale e regolati da accordi contrattuali reali, anche se modificati successivamente.
- In presenza di operazioni infragruppo, è importante dimostrare chi abbia effettivamente beneficiato dei servizi, la ragione economica dei riaddebiti e la corrispondenza tra costi sostenuti e prestazioni ricevute.
- La contestazione dell'abuso del diritto deve essere proposta tempestivamente, già nei gradi di merito, e deve indicare concretamente il vantaggio fiscale indebito e l'assenza di valide ragioni economiche alternative.
- La motivazione della decisione deve confrontarsi con la documentazione e con le argomentazioni decisive delle parti; l'omesso esame di tali elementi può comportare la cassazione con rinvio.
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