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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10149/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sette motivi: 1) violazione dell'art. 95 T.U.I.R. per presunta mancata deduzione dei costi del lavoro e conseguente errato calcolo dell'IRES evasa; 2) manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova relativamente all'effettivo sostenimento dei costi del lavoro; 3) violazione dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 633/1972 per non aver considerato il regime speciale di annotazione delle fatture degli autotrasportatori nel calcolo dell'IVA 2015; 4) illogicità della motivazione circa l'effetto dell'applicazione dell'art. 74 comma 4 e presunta violazione del diritto di difesa per mancata produzione delle fatture acquisite dalla Guardia di Finanza; 5) violazione dell'art. 530, comma 2 c.p.p. per mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità; 6) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 7) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante comportamento collaborativo dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Messina che a sua volta aveva confermato la condanna del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2016 relativa al periodo d'imposta 2015 e per l'ammontare delle imposte evase così calcolate. La Cassazione ha ritenuto infondati o manifestamente infondati tutti i motivi: i giudici di merito hanno valutato correttamente la prova e legittimamente escluso la deducibilità dei presunti costi del lavoro per mancanza di documentazione probatoria idonea; non sono stati dimostrati i presupposti per applicare il regime di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. 633/1972; non sussistono profili tali da escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 530 c.p.p.; la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis è stata correttamente esclusa in ragione dell'entità dell'evasione; il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Legenda del reato tributario contestato: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per omessa presentazione della dichiarazione e per il superamento delle soglie di punibilità relative alle imposte evase

  • T.U.I.R., art. 95

    Richiamato in rapporto alla deducibilità dei costi del lavoro: la Corte ha ricordato che l'art. 95 non disciplina criteri probatori specifici e ha ritenuto legittima la valutazione che esclude la deducibilità in assenza di documentazione idonea e certezza ragionevole sull'effettivo sostenimento dei costi

  • D.P.R. 633/1972, art. 74, comma 4

    Il regime che consente l'annotazione delle fatture emesse entro il trimestre successivo è una facoltà il cui esercizio dipende dalla volontà del contribuente manifestata nella dichiarazione di liquidazione periodica; in assenza di prova che tale facoltà sia stata esercitata, il calcolo dell'IVA effettuato dall'accertamento è valido

  • Costituzione, art. 53

    Invocato in relazione al principio di capacità contributiva: la Corte ha ritenuto che la doglianza sia infondata perché mancava la prova delle condizioni che avrebbero modificato il periodo impositivo

  • codice di procedura penale, art. 415-bis

    Fondamento per l'accesso alla documentazione d'indagine; la Corte ha osservato che l'imputato, dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, poteva prendere visione ed estrarre copia dei documenti e dunque non è rilevata violazione del diritto di difesa

  • codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Richiamato nella censura sulla insufficienza della prova: la Corte ha ritenuto invece che la responsabilità sia stata provata oltre ogni ragionevole dubbio sulla base delle risultanze istruttorie

  • codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede il rispetto congiunto dei presupposti previsti dalla norma; la Corte ha ritenuto decisivo l'elemento relativo all'entità dell'evasione, escludendo la applicabilità della causa

Massime di principio

  • Quando si contestano imposte evase, la deducibilità di costi non contabilizzati richiede prova documentale che consenta di ricavare con certezza o un ragionevole grado di certezza l'effettivo sostenimento della spesa; riepiloghi interni o modelli sintetici possono non essere sufficienti
  • L'esercizio di regimi opzionali tributari (es. art. 74, comma 4, D.P.R. 633/1972) dipende dalla volontà del contribuente e dalla documentazione che attesti tale scelta; in mancanza di tale prova l'accertamento che segue le regole ordinarie è legittimo
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione libera e parallela della prova: la Corte di Cassazione sindaca la correttezza giuridica e la logica della motivazione, non le alternative ricostruzioni probatorie non adottate dai giudici di merito
  • Il diritto di difesa relativo alla documentazione acquisita dagli organi inquirenti può considerarsi rispettato se all'imputato è stata data la possibilità di prendere visione ed estrarre copia dei documenti ai sensi dell'art. 415-bis; l'assenza di copie nel fascicolo dibattimentale non è in sé decisiva se l'accesso era tecnicamente possibile
  • Per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità occorre valutare tutti i presupposti della norma; l'entità dell'illecito è elemento decisivo e la sua valutazione di merito non è sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione
  • Il rifiuto di concedere le attenuanti generiche non richiede l'esame puntuale di ogni elemento favorevole: è sufficiente che il giudice indichi i fattori ritenuti decisivi per il diniego

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