Cassazione Penale, Sentenza n. 32296/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio (emesso il 4/6/2021) relativo a documenti contraffatti e a materiale informatico/digitali, contestando: 1) assenza di fumus commissi delicti e motivazione generica senza indicazione di tempi/luoghi/azioni; 2) mancata qualificazione dei beni sequestrati come 'corpo del reato' o 'pertinenti' e carenza di motivazione in proposito; 3) omissione di indicazione delle finalità probatorie concrete; 4) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità; inoltre depositava motivi aggiunti lamentando che la motivazione richiamava atti per relationem e che una nota del Reparto antifalsificazione non era stata messa a sua conoscenza prima del riesame.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che: il giudice del riesame debba verificare la configurabilità astratta del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non effettuare un giudizio di merito; nel caso concreto vi erano elementi indiziari idonei a collegare il ricorrente all'associazione finalizzata alla contraffazione di documenti e a giustificare il sequestro dei documenti cartacei, di supporti in policarbonato e di dispositivi informatici/telefonici; non è richiesta la prova definitiva che le cose siano corpo o pertinenza del reato, ma la possibilità concreta di tale collegamento; la finalità probatoria (accertamento della contraffazione e individuazione dei contatti) era adeguatamente motivata; la misura era proporzionata e necessaria, in particolare perché l'estrazione dei dati dai dispositivi sequestrati risultava imprescindibile; i motivi aggiunti depositati tardivamente sono stati dichiarati inammissibili perché attinenti al decreto di sequestro (non all'ordinanza impugnata) e inoltre la nota dei Carabinieri era già presente nel fascicolo.
Norme richiamate
art. 416, comma 6, c.p.
Articolo relativo all'associazione a delinquere; nel testo è richiamato per configurare l'ipotesi di associazione finalizzata alla falsificazione di documenti, valutata dal tribunale come astrattamente configurabile sulla base degli elementi indiziari.
art. 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. 286/98
Norme del testo unico sull'immigrazione riferite a fattispecie connesse al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; richiamate perché la falsificazione dei documenti era funzionale anche a tali condotte.
artt. 476, 477, 482 e 497-bis c.p.
Previsioni penali sulla falsificazione e uso di documenti e reati affini: le tipologie di reato contestate rendono rilevanti i documenti e gli strumenti sequestrati come potenzialmente corpo o pertinenza del reato.
artt. 252 e ss. c.p.p.
Disposizioni sul sequestro probatorio e perquisizione: forniscono la base procedurale per il decreto di perquisizione e sequestro eseguito dal P.M. e sono state invocate come titolo del provvedimento impugnato.
art. 309, comma 9 c.p.p.
Norma procedurale citata nei motivi di impugnazione (riguarda la forma e i requisiti degli atti): la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di violazione formale né di motivazione tali da invalidare il decreto/ordinanza.
art. 324, comma 7 c.p.p.
Norma sul procedimento di riesame (articolazione delle censure): invocata dal ricorrente ma la Corte ha richiamato i limiti del riesame (verifica di configurabilità astratta, non giudizio di merito) e ritenuto corretta la valutazione svolta dal Tribunale del riesame.
art. 253 c.p.p.
Disposizione sul sequestro probatorio e sui suoi requisiti: la Corte ha ritenuto sufficiente la relazione indicata nel decreto e nell'ordinanza circa la pertinenza possibile dei beni al reato.
art. 125 c.p.p.
Richiamata nei motivi relativi alla proporzionalità e tutela dei diritti; la Corte ha ritenuto rispettati i principi di adeguatezza e proporzionalità alla luce della natura associativa del reato e della necessità investigativa.
art. 42 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela dei diritti di libertà e proprietà; la Corte ha valutato che non vi sia stata violazione costituzionale nei limiti della misura disposta.
Art. 1 del Protocollo addizionale I CEDU
Diritto alla proprietà; evocato dal ricorrente per la questione di proporzionalità/adeguatezza, ma la Corte ha ritenuto compatibile il sequestro con i limiti di tutela sovranazionale, considerata la necessità investigativa.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che consente al P.M. di formulare requisitoria; nel procedimento il P.M. ha presentato una requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso, atto menzionato nel fascicolo.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma disciplinante limiti di rappresentazione degli atti in cassazione; la Corte osserva che i motivi sono stati riprodotti nei limiti di tale disposizione.
Massime di principio
- Il giudice del riesame verifica la configurabilità astratta del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini: non compete al riesame trasformarsi in giudizio di merito.
- Per il sequestro probatorio non è necessario provare definitivamente che un bene sia 'corpo' o 'pertinenza' del reato: è sufficiente una possibilità concreta e non astratta di collegamento tra bene e reato, adeguatamente motivata.
- La motivazione del decreto di sequestro e dell'ordinanza di riesame deve mostrare il nesso ragionevole tra il reato contestato e i beni sequestrati (anche dispositivi digitali), non obbliga a estremi temporali/spaziali ossessivamente dettagliati se gli indizi consentono di ricondurre il comportamento all'indagato.
- La compressione dei diritti (perquisizione/sequestro di dispositivi) è compatibile con il principio di proporzionalità quando risulta necessaria per l'estrazione di dati e per l'accertamento di una attività criminosa che richiede analisi complesse; occorre valutare l'invasività alla luce della finalità investigativa.
- In sede di Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione degli elementi indiziari: i punti critici relativi alla valutazione di merito sono inammissibili se mirano a ribaltare le risultanze probatorie già esaminate.
- Motivi aggiunti tardivi o diretti a censurare atti diversi da quello impugnato (es. il decreto quando si impugna l'ordinanza) possono essere dichiarati inammissibili; la difesa deve esaminare il fascicolo e gli allegati prima dell'impugnazione.
- Quando siano sequestrati dispositivi digitali, la necessità dell'operazione può giustificare la sottrazione temporanea per consentire l'estrazione e l'analisi dei dati, specie se l'attività investigativa richiede una 'estrazione complessa' non altrimenti ottenibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32227/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32228/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32229/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32231/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32232/2022 del 02/09/2022
- Sentenza penale · 2 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32234/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →