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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32296/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio (emesso il 4/6/2021) relativo a documenti contraffatti e a materiale informatico/digitali, contestando: 1) assenza di fumus commissi delicti e motivazione generica senza indicazione di tempi/luoghi/azioni; 2) mancata qualificazione dei beni sequestrati come 'corpo del reato' o 'pertinenti' e carenza di motivazione in proposito; 3) omissione di indicazione delle finalità probatorie concrete; 4) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità; inoltre depositava motivi aggiunti lamentando che la motivazione richiamava atti per relationem e che una nota del Reparto antifalsificazione non era stata messa a sua conoscenza prima del riesame.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che: il giudice del riesame debba verificare la configurabilità astratta del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non effettuare un giudizio di merito; nel caso concreto vi erano elementi indiziari idonei a collegare il ricorrente all'associazione finalizzata alla contraffazione di documenti e a giustificare il sequestro dei documenti cartacei, di supporti in policarbonato e di dispositivi informatici/telefonici; non è richiesta la prova definitiva che le cose siano corpo o pertinenza del reato, ma la possibilità concreta di tale collegamento; la finalità probatoria (accertamento della contraffazione e individuazione dei contatti) era adeguatamente motivata; la misura era proporzionata e necessaria, in particolare perché l'estrazione dei dati dai dispositivi sequestrati risultava imprescindibile; i motivi aggiunti depositati tardivamente sono stati dichiarati inammissibili perché attinenti al decreto di sequestro (non all'ordinanza impugnata) e inoltre la nota dei Carabinieri era già presente nel fascicolo.

Norme richiamate

  • art. 416, comma 6, c.p.

    Articolo relativo all'associazione a delinquere; nel testo è richiamato per configurare l'ipotesi di associazione finalizzata alla falsificazione di documenti, valutata dal tribunale come astrattamente configurabile sulla base degli elementi indiziari.

  • art. 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. 286/98

    Norme del testo unico sull'immigrazione riferite a fattispecie connesse al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; richiamate perché la falsificazione dei documenti era funzionale anche a tali condotte.

  • artt. 476, 477, 482 e 497-bis c.p.

    Previsioni penali sulla falsificazione e uso di documenti e reati affini: le tipologie di reato contestate rendono rilevanti i documenti e gli strumenti sequestrati come potenzialmente corpo o pertinenza del reato.

  • artt. 252 e ss. c.p.p.

    Disposizioni sul sequestro probatorio e perquisizione: forniscono la base procedurale per il decreto di perquisizione e sequestro eseguito dal P.M. e sono state invocate come titolo del provvedimento impugnato.

  • art. 309, comma 9 c.p.p.

    Norma procedurale citata nei motivi di impugnazione (riguarda la forma e i requisiti degli atti): la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di violazione formale né di motivazione tali da invalidare il decreto/ordinanza.

  • art. 324, comma 7 c.p.p.

    Norma sul procedimento di riesame (articolazione delle censure): invocata dal ricorrente ma la Corte ha richiamato i limiti del riesame (verifica di configurabilità astratta, non giudizio di merito) e ritenuto corretta la valutazione svolta dal Tribunale del riesame.

  • art. 253 c.p.p.

    Disposizione sul sequestro probatorio e sui suoi requisiti: la Corte ha ritenuto sufficiente la relazione indicata nel decreto e nell'ordinanza circa la pertinenza possibile dei beni al reato.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamata nei motivi relativi alla proporzionalità e tutela dei diritti; la Corte ha ritenuto rispettati i principi di adeguatezza e proporzionalità alla luce della natura associativa del reato e della necessità investigativa.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela dei diritti di libertà e proprietà; la Corte ha valutato che non vi sia stata violazione costituzionale nei limiti della misura disposta.

  • Art. 1 del Protocollo addizionale I CEDU

    Diritto alla proprietà; evocato dal ricorrente per la questione di proporzionalità/adeguatezza, ma la Corte ha ritenuto compatibile il sequestro con i limiti di tutela sovranazionale, considerata la necessità investigativa.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che consente al P.M. di formulare requisitoria; nel procedimento il P.M. ha presentato una requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso, atto menzionato nel fascicolo.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma disciplinante limiti di rappresentazione degli atti in cassazione; la Corte osserva che i motivi sono stati riprodotti nei limiti di tale disposizione.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame verifica la configurabilità astratta del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini: non compete al riesame trasformarsi in giudizio di merito.
  • Per il sequestro probatorio non è necessario provare definitivamente che un bene sia 'corpo' o 'pertinenza' del reato: è sufficiente una possibilità concreta e non astratta di collegamento tra bene e reato, adeguatamente motivata.
  • La motivazione del decreto di sequestro e dell'ordinanza di riesame deve mostrare il nesso ragionevole tra il reato contestato e i beni sequestrati (anche dispositivi digitali), non obbliga a estremi temporali/spaziali ossessivamente dettagliati se gli indizi consentono di ricondurre il comportamento all'indagato.
  • La compressione dei diritti (perquisizione/sequestro di dispositivi) è compatibile con il principio di proporzionalità quando risulta necessaria per l'estrazione di dati e per l'accertamento di una attività criminosa che richiede analisi complesse; occorre valutare l'invasività alla luce della finalità investigativa.
  • In sede di Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione degli elementi indiziari: i punti critici relativi alla valutazione di merito sono inammissibili se mirano a ribaltare le risultanze probatorie già esaminate.
  • Motivi aggiunti tardivi o diretti a censurare atti diversi da quello impugnato (es. il decreto quando si impugna l'ordinanza) possono essere dichiarati inammissibili; la difesa deve esaminare il fascicolo e gli allegati prima dell'impugnazione.
  • Quando siano sequestrati dispositivi digitali, la necessità dell'operazione può giustificare la sottrazione temporanea per consentire l'estrazione e l'analisi dei dati, specie se l'attività investigativa richiede una 'estrazione complessa' non altrimenti ottenibile.

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