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Sentenza

Sentenza n. 2689/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 318/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Benevento, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 3686/2023, pubblicata in data 26/03/2024 e notificata il 20/10/2024, passata in giudicato, con contestuale richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202503775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di € 3.000,00 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 318/2024 del Tribunale ordinario di Benevento, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 20 ottobre 2024, non impugnata e quindi passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero ad accreditare € 3.000,00 sulla Carta elettronica del docente. Nonostante la definitività della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze dovute in esecuzione del giudicato. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze, stabilendo che operi entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per l'eventuale inerzia e fissare, anche su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, unitamente alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo dell'incarico.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento dell'Amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il comando giudiziale entro un termine assegnato, individuando, ove necessario, un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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