Sentenza n. 3928/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla della sentenza n. 2209/2025 pubbl. il 16/05/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n 13744/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 2209/2025, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per quattro anni scolastici, con attribuzione di buoni elettronici di euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi, e con condanna dell'amministrazione all'emissione dei relativi buoni. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 agosto 2025, ma non risultava eseguita. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche mediante eventuale ricorso a uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso qualora fossero risultate insufficienti le disponibilità di bilancio. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria del 23 dicembre 2025, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la mancata esecuzione della sentenza notificata all'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo alla corresponsione alla ricorrente di quanto dovuto. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuando come parametro l'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con l'integrale soddisfacimento, se anteriore. Il compenso eventuale del Commissario è stato fissato in euro 500,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e fissare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore
La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del Commissario ad acta o con il soddisfacimento del creditore, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta del docente, cui il titolo giudiziale rinvia.
Massime di principio
- L'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'amministrazione, e il decorso infruttuoso del termine legalmente previsto per l'adempimento legittimano l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.
- La penalità di mora può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e cessa al momento dell'insediamento del Commissario ad acta o dell'integrale soddisfacimento del creditore, se anteriore.
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