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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11481/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 334 c.p. Il ricorrente deduceva, con un unico motivo articolato in due censure, da un lato l'insussistenza della responsabilità per carenza dell'elemento soggettivo, dall'altro l'illegittimità del trattamento sanzionatorio. In particolare contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La doglianza muoveva dalla tesi che la sua condotta non integrasse la consapevole opposizione all'esecuzione del decreto di confisca e che la pena fosse stata determinata senza adeguata considerazione delle circostanze favorevoli invocate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la prima doglianza generica e manifestamente infondata, poiché la sentenza di merito aveva già adeguatamente spiegato che la condotta dell'imputato aveva concretamente impedito l'esecuzione del decreto di confisca, elemento sufficiente a fondare la responsabilità per il reato contestato. Ha inoltre ritenuto generica e manifestamente infondata anche la censura sul trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente il diniego dell'art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e della pena sostitutiva, valorizzando le plurime condanne pregresse, la maggiore pericolosità e l'inaffidabilità del ricorrente, incompatibili con l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la condotta concretamente impeditiva dell'esecuzione del decreto di confisca è stata ritenuta sufficiente a integrare il reato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata negata perché la motivazione di merito aveva valorizzato elementi ostativi, in particolare la recidiva, le plurime condanne e la maggiore pericolosità dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, una censura sulla sussistenza dell'elemento soggettivo è inammissibile se si risolve in una contestazione generica della motivazione di merito e non confronta specificamente l'accertamento della condotta concretamente impeditiva dell'esecuzione dell'atto.
  • Ai fini della configurabilità della responsabilità per la violazione dell'art. 334 c.p., rileva la condotta che, in concreto, impedisce l'esecuzione del provvedimento di confisca, quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente su tale dato fattuale.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimo quando la decisione di merito evidenzi elementi ostativi quali precedenti penali plurimi, recidiva, maggiore pericolosità sociale e inaffidabilità dell'imputato.
  • La richiesta di applicazione di attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva e di una pena sostitutiva può essere respinta con motivazione congrua fondata sui precedenti dell'imputato e sulla sua inidoneità a beneficiare di un trattamento sanzionatorio più mite.
  • In sede di legittimità, le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti sono dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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