Cassazione Civile, Ordinanza n. 00527/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2007, ritenendo che il contribuente avesse conseguito un maggior reddito in ragione di spese per incrementi patrimoniali e del possesso di un cavallo con relative spese di mantenimento. Il contribuente aveva impugnato l’atto, sostenendo da un lato di aver avuto provviste non reddituali idonee a finanziare gli incrementi patrimoniali e, dall’altro, che l’animale fosse un puledro/pony da passeggiata, con costi molto contenuti e non idoneo a costituire indice di capacità contributiva. La CTP e poi la CTR avevano accolto il ricorso del contribuente. In cassazione l’Amministrazione ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.: con il primo motivo ha contestato l’esclusione del cavallo quale indice redditometrico; con il secondo ha censurato l’affermazione secondo cui la sola disponibilità di redditi non imponibili o di un finanziamento sarebbe sufficiente a superare la presunzione, senza dover dimostrare anche l’effettivo impiego di tali somme per le spese contestate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha confermato che, secondo la disciplina dell’accertamento sintetico applicabile ratione temporis, non ogni possesso di cavalli integra un indice di capacità contributiva, ma solo quello di cavalli da equitazione o da corsa; ha inoltre valorizzato l’accertamento di merito secondo cui l’animale era un cavallo/pony da passeggiata, con spese minime, quindi fuori dalle categorie rilevanti. Quanto al secondo, ha ribadito l’orientamento secondo cui, in tema di redditometro, il contribuente deve provare documentalmente la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, senza dover anche provare il concreto impiego di quelle somme nelle spese contestate; nel caso specifico, il finanziamento ricevuto poco prima delle spese era stato ritenuto idoneo a superare la presunzione. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi integralmente respinto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l’accertamento sintetico del reddito; la Corte ne conferma l’applicazione ai fini redditometrici e chiarisce che la prova contraria del contribuente può vincere la presunzione legale sulle spese per incrementi patrimoniali.
art. 2 d.P.R. n. 600/1973
Nel testo viene richiamato per individuare tra gli indici di capacità contributiva il possesso di cavalli da equitazione o da corsa, non il generico possesso di cavalli.
art. 2697 c.c.
È richiamato dall’Agenzia, ma la Corte ribadisce che, nel redditometro, l’onere probatorio del contribuente è assolto con la dimostrazione documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, senza ulteriore prova del loro impiego specifico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per entrambi i motivi di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato in chiusura per la conseguenza sul contributo unificato, essendo soccombente l’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il possesso di cavalli integra indice di capacità contributiva solo se riferibile a cavalli da equitazione o da corsa; il giudice di merito deve verificare in concreto la tipologia dell’animale e la sua effettiva destinazione.
- Il possesso di un cavallo da passeggiata, trekking o comunque non riconducibile alle categorie normativamente rilevanti non può essere utilizzato come indice redditometrico.
- Ai fini della prova contraria nel redditometro, il contribuente deve dimostrare documentalmente la disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non imponibili idonei a finanziare le spese contestate, ma non è tenuto a provare lo specifico impiego di quelle somme per ciascuna spesa.
- Quando la documentazione evidenzi una provvista finanziaria temporalmente prossima e sufficiente rispetto alle spese per incrementi patrimoniali, la presunzione di maggiore reddito può ritenersi superata.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, se il giudice di merito ha correttamente qualificato l’elemento indiziario e ha motivato sulla sua irrilevanza contributiva.
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