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Sentenza

Sentenza n. 922/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento -della nota trasmessa a mezzo pec in data 17.05.2021, con la quale il Direttore Generale del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ha comunicato la non accettazione della richiesta di concessione di terreno sito nel Comune di Manduria, località “Chidro” di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra: -del parere regionale, reso ex art. 10 co. 4 L.r. 4/2012, di contenuto ed estremi non conosciuti, indicato in seno al provvedimento di cui sopra

Giustizia amministrativa202100854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo recante la non accettazione della richiesta di concessione di un terreno nel Comune di Manduria e l'invito a ripristinare le opere consortili

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota del 17 maggio 2021, deducendo l'eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza istruttoria e contraddittorietà dell'azione amministrativa, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge regionale Puglia n. 4/2012, dell'art. 4 del regolamento regionale n. 17/2013, del principio del giusto procedimento e dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La contestazione riguardava, in particolare, il parere regionale negativo presupposto al diniego consortile. Nel corso del giudizio la Regione Puglia ha comunicato di avere annullato d'ufficio, con efficacia ex tunc, il parere originario e la successiva comunicazione sfavorevole, avendo accertato che il bene era di proprietà del Consorzio e non apparteneva al demanio regionale o statale; pertanto, non trovava applicazione il procedimento previsto dall'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2012 e dal regolamento regionale n. 17/2013. La ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha escluso il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, poiché essa aveva emanato il parere regionale negativo impugnato, sebbene quest'ultimo fosse stato successivamente annullato in autotutela. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, a seguito dell'annullamento del parere regionale, era venuto meno l'interesse attuale alla decisione, ma che la ricorrente non aveva fornito prova dell'integrale soddisfazione della pretesa, anche perché il Consorzio non aveva adottato il provvedimento auspicato. La natura formale della decisione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 4, l.r. Puglia n. 4/2012

    La Regione ha successivamente rilevato che il meccanismo procedurale previsto da tale disposizione non era applicabile, poiché il terreno non apparteneva al demanio regionale o statale.

  • art. 35, comma 5, l.r. Puglia n. 4/2012

    La Regione ha indicato tale disposizione come il possibile riferimento normativo applicabile alla fattispecie, trattandosi di bene di proprietà del Consorzio.

  • regolamento regionale Puglia n. 17/2013, art. 4

    Il regolamento era stato erroneamente applicato, secondo il riesame regionale, alla richiesta di parere relativa a un bene non appartenente al demanio regionale o statale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al procedimento conclusosi con la non accettazione della richiesta di concessione; la sentenza non esamina nel merito tale censura.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990

    La Regione ha utilizzato il potere di annullamento d'ufficio, con efficacia ex tunc, per rimuovere il parere regionale e la successiva comunicazione sfavorevole, dopo avere accertato l'erroneità del presupposto relativo alla titolarità del bene.

Massime di principio

  • L'annullamento d'ufficio in autotutela dell'atto amministrativo impugnato o dell'atto presupposto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando venga meno l'utilità concreta dell'accertamento giudiziale, senza che ciò implichi necessariamente l'integrale soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente.
  • L'amministrazione che abbia emanato l'atto presupposto impugnato conserva la legittimazione passiva nel giudizio anche se l'atto è stato successivamente rimosso in autotutela; la sopravvenuta rimozione incide sull'interesse alla decisione, non sulla legittimazione processuale originaria.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente l'accoglimento della relativa domanda: se il ricorrente non prova l'integrale soddisfazione della pretesa e permane l'assenza di un'utilità concreta nella decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la decisione è resa per una sopravvenienza processuale e non contiene una valutazione di merito sulle censure, la natura formale della pronuncia può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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