Cassazione Penale, Ordinanza n. 05868/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso immediatamente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p., perché il motivo dedotto non rientra tra quelli impugnabili contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento trae origine da una sentenza del Tribunale con cui è stata applicata all'imputato una pena concordata in sede di patteggiamento. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, la violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il motivo era però costruito come censura del contenuto motivazionale della sentenza di patteggiamento. La Corte rileva che, per le sentenze ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è ammesso solo per le violazioni di legge tassativamente previste dalla norma, e non anche per vizi di motivazione. Inoltre, la sentenza impugnata aveva espressamente escluso, sulla base degli atti, la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento, e la scelta del rito speciale implica rinuncia a contestazioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento è stata dedotta dal ricorrente, ma la censura non è scrutinabile nei limiti dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena, quando si traduce in un vizio di motivazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'impugnazione della sentenza applicativa della pena è consentita solo per le ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate; è quindi preclusa la doglianza che attinge al vizio di motivazione.
art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.
Ricorrendo una causa di immediata inammissibilità del ricorso, la Corte può dichiararla senza ulteriore scrutinio, con le conseguenze economiche previste.
legge 23 giugno 2017 n. 103
È richiamata come fonte introduttiva della limitazione dell'impugnabilità prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso in via rigorosamente limitata alle sole violazioni di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- È inammissibile il ricorso che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a censurare la motivazione della sentenza di patteggiamento, inclusa la valutazione circa l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La scelta del rito speciale comporta rinuncia dell'imputato a contestare profili attinenti alla colpevolezza e agli elementi circostanziali del reato, nei limiti consentiti dalla disciplina del patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato immediatamente inammissibile, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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