Sentenza del 26/04/2016 n. 2314 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Recupero imposta di registro - Valutazioni OMI - Valore probatorio - Ufficio finanziario - Pretesa - Onere probatorio - Contenuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Ufficio non può essere validamente fondata esclusivamente sulle valutazioni OMI. Tali valori sono idonei soltanto a fornire indicazioni di larga massima, assimilabili a nozioni di fatto di comune esperienza, ma devono essere accompagnati da ulteriori elementi indiziari concreti e specifici, capaci di confermare il valore rettificato. L’onere di provare la maggiore pretesa grava sull’Ufficio finanziario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva recuperato una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale rettificando il valore dichiarato dell’immobile sulla base delle valutazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). La contestazione riguardava l’insufficienza della motivazione e della prova, poiché i soli valori OMI non dimostrano in modo puntuale il reale valore del bene né gli elementi costitutivi della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
In caso di rettifica del valore dichiarato ai fini delle imposte indirette, l’Amministrazione deve dimostrare gli elementi costitutivi della maggiore pretesa tributaria.
Valutazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)
I valori OMI costituiscono indicazioni di larga massima e non sono sufficienti, da soli, a provare il valore venale dell’immobile o a giustificare la rettifica fiscale. Devono essere corroborati da ulteriori elementi indiziari.
Cassazione n. 25707/2015
Conferma l’insufficienza dei soli valori OMI per fondare una rettifica del valore immobiliare.
Cassazione n. 25153/2013
Ribadisce che l’Ufficio deve fornire una prova concreta e ulteriore rispetto alle mere quotazioni OMI.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione rettifica il valore di un immobile, non può basarsi esclusivamente su parametri medi o statistici, come le quotazioni OMI.
- L’Ufficio deve indicare e provare ulteriori elementi concreti, quali comparabili effettivi, caratteristiche specifiche dell’immobile, ubicazione, stato di conservazione, superficie e condizioni della compravendita.
- Le quotazioni OMI possono costituire un indizio iniziale o uno strumento di orientamento, ma non una prova autonoma e decisiva del maggior valore accertato.
- In caso di contestazione, il contribuente può eccepire il difetto di prova o di motivazione dell’avviso se questo richiama soltanto valori OMI senza illustrare gli ulteriori elementi utilizzati per determinare la pretesa.
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